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BGE 101 III 52

Vendita e trattative private in caso di fallimento. 1. Contro le decisioni della seconda adunanza dei creditori, rispettivamente contro quelle che i creditori prendono per via di circolazione, è ammesso il ricorso di cui all'art. 19 LEF per l'esercizio arbitrario dell'apprezzamento (consid. 1). 2. Una vendita a private trattative, conclusa validamente per quanto concerne il compratore, è suscettibile di essere annullata per violazione di una norma di procedura? Questione lasciata aperta (consid. 2). 3. Prima della conclusione della vendita a trattative private deve essere data la possibilità a tutti i creditori di maggiorare il prezzo offerto (consid. 3 lett. c; conferma della giurisprudenza).

1 luglio 2014·Volume 101·III·Dossier: B.8/1975·2 visualizzazioni
DE

11. Entscheid vom 23. Januar 1975 i.S. R.

FR

Vente de gré à gré en cas de faillite. 1. Les décisions de la deuxième assemblée des créanciers, soit celles que les créanciers prennent par circulation peuvent donner lieu à un recours fondé sur l'art. 19 LP, pour abus du pouvoir d'appréciation (consid. 1). 2. Une vente de gré à gré conclue valablement du côté de l'acheteur peut-elle être annulée pour violation d'une disposition de procédure? Question non résolue (consid. 2). 3. Avant la conclusion de la vente de gré à gré, l'occasion doit être donnée à tous les créanciers d'enchérir sur le prix offert (consid. 3 lit. c; confirmation de jurisprudence).

IT

Vendita e trattative private in caso di fallimento. 1. Contro le decisioni della seconda adunanza dei creditori, rispettivamente contro quelle che i creditori prendono per via di circolazione, è ammesso il ricorso di cui all'art. 19 LEF per l'esercizio arbitrario dell'apprezzamento (consid. 1). 2. Una vendita a private trattative, conclusa validamente per quanto concerne il compratore, è suscettibile di essere annullata per violazione di una norma di procedura? Questione lasciata aperta (consid. 2). 3. Prima della conclusione della vendita a trattative private deve essere data la possibilità a tutti i creditori di maggiorare il prezzo offerto (consid. 3 lett. c; conferma della giurisprudenza).

Vedi originale(bger.ch) →