Art. 846 cpv. 2 e 866 CO. Gli statuti costituiscono da una parte il fondamento e dall'altra il limite dell'obbligo della buona fede del socio. Questo precetto non è violato se un socio non si trasferisce da un appartamento più grande in uno più piccolo, quando gli statuti non contengono nessuna disposizione espressa che limiti all'esistenza di un bisogno provato la facoltà dei soci di locare un appartamento, e che obblighi i soci stessi, nell'ipotesi della diminuzione del bisogno, a trasferirsi in un appartamento sufficiente in rapporto alla nuova situazione.
25. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung 17. Juni 1975 i.S. Mieterbaugenossenschaft "Vrenelisgärtli" gegen Heierli.
Art. 846 al. 2 et 866 CO. Les statuts constituent d'une part le fondement, d'autre part la limite de l'obligation de bonne foi de l'associé. Cette obligation n'est pas violée lorsqu'un associé ne passe pas d'un grand appartement dans un plus petit et que les statuts ne renferment aucune disposition expresse limitant le droit des associés de louer un appartement à l'existence d'un besoin avéré et les obligeant, en cas de diminution de ce besoin, à passer dans un appartement suffisant pour la nouvelle situation.
Art. 846 cpv. 2 e 866 CO. Gli statuti costituiscono da una parte il fondamento e dall'altra il limite dell'obbligo della buona fede del socio. Questo precetto non è violato se un socio non si trasferisce da un appartamento più grande in uno più piccolo, quando gli statuti non contengono nessuna disposizione espressa che limiti all'esistenza di un bisogno provato la facoltà dei soci di locare un appartamento, e che obblighi i soci stessi, nell'ipotesi della diminuzione del bisogno, a trasferirsi in un appartamento sufficiente in rapporto alla nuova situazione.