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BGE 82 I 75

Sequestro di beni appartenenti a uno Stato estero. Principio dell'immunità di giurisdizione. 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro un sequestro e contro i successivi atti esecutivi (consid. 1). 2. L'art. 279 LEF non esclude il ricorso di diritto pubblico (consid. 2). 3. Necessità di esaurire tutti i rimedi di diritto cantonale quando il ricorso è fondato su una violazione degli art. 4, 58 e 59 CF nonchè del principio dell'immunità di giurisdizione (consid. 3). 4. L'art. 59 CF non è applicabile quando, come in materia di sequestro, la competenza ratione loci delle autorità è fissata da una norma di diritto federale (consid. 4). 5. Quando lo Stato estero ha agito nel rapporto giuridico litigioso in virtù della sua sovranità (jure imperii), esso può invocare senza limitazioni il principio dell'immunità di giurisdizione. Quando ha invece agito come soggetto di un diritto privato (jure gestionis), esso può essere convenuto davanti ai tribunali svizzeri e formare oggetto in Svizzera di misure di esecuzione forzata, semprechè il rapporto giuridico litigioso abbia una relazione con il territorio svizzero, sia cioè nato o debba essere eseguito nella Svizzera, oppure il debitore abbia per lo meno compiuto determinati atti tali da creare un luogo d'adempimento nella Svizzera (consid. 7-10).

15 novembre 2007·Volume 82·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

13. Arrêt du 6 juin 1956 dans la cause Royaume de Grèce contre Banque Julius Bär & Cie.

FR

Séquestre sur les biens d'un Etat étranger. Principe de l'immunité de juridiction. 1. Recevabilité du recours de droit public contre un séquestre et contre les actes de poursuite subséquents (consid. 1). 2. L'art. 279 LP n'exclut pas le recours de droit public (consid. 2). 3. Epuisement des moyens de droit cantonal quand le recours est fondé sur une violation des art. 4, 58 et 59 Cst. et du principe de l'immunité de juridiction (consid. 3). 4. L'art. 59 Cst. n'est pas applicable lorsque, comme en matière de séquestre, la compétence ratione loci des autorités est fixée par une règle de for de droit fédéral (consid. 4). 5. Lorsque l'Etat étranger a agi dans le rapport de droit litigieux en vertu de sa souveraineté (jure imperii), il peut invoquer de façon absolue le principe de l'immunité de juridiction. Lorsqu'il a agi comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis), il peut être recherché devant les tribunaux suisses et faire en Suisse l'objet de mesures d'exécution forcée, pourvu toutefois que le rapport de droit litigieux soit rattaché au territoire suisse, c'est-à-dire qu'il soit né ou doive être exécuté en Suisse ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à créer un lieu d'exécution en Suisse (consid. 7 à 10).

IT

Sequestro di beni appartenenti a uno Stato estero. Principio dell'immunità di giurisdizione. 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro un sequestro e contro i successivi atti esecutivi (consid. 1). 2. L'art. 279 LEF non esclude il ricorso di diritto pubblico (consid. 2). 3. Necessità di esaurire tutti i rimedi di diritto cantonale quando il ricorso è fondato su una violazione degli art. 4, 58 e 59 CF nonchè del principio dell'immunità di giurisdizione (consid. 3). 4. L'art. 59 CF non è applicabile quando, come in materia di sequestro, la competenza ratione loci delle autorità è fissata da una norma di diritto federale (consid. 4). 5. Quando lo Stato estero ha agito nel rapporto giuridico litigioso in virtù della sua sovranità (jure imperii), esso può invocare senza limitazioni il principio dell'immunità di giurisdizione. Quando ha invece agito come soggetto di un diritto privato (jure gestionis), esso può essere convenuto davanti ai tribunali svizzeri e formare oggetto in Svizzera di misure di esecuzione forzata, semprechè il rapporto giuridico litigioso abbia una relazione con il territorio svizzero, sia cioè nato o debba essere eseguito nella Svizzera, oppure il debitore abbia per lo meno compiuto determinati atti tali da creare un luogo d'adempimento nella Svizzera (consid. 7-10).

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