Art. 253 CP. 1. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione commessa con l'indicazione di beni fittizi e con la sopravalutazione di altri beni in due contratti matrimoniali, al momento dell'allestimento dell'atto pubblico della separazione dei beni convenuta tra i coniugi (consid. 1-4). 2. L'uso da parte dell'autore stesso della falsa attestazione conseguita fraudolentemente nel senso dell'art. 253 cpv. 1 CP costituisce atto successivo non punibile (consid. 5).
61. Urteil des Kassationshofes vom 20. September 1974 i.S. Eheleute Eberhard gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Art. 253 CP. 1. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse réalisée par l'énumération de biens matrimoniaux inventés de toute pièce et par la surévaluation de certains autres, dans deux contrats de mariage, à l'occasion de la constatation authentique de la séparation de biens intervenue entre deux époux (consid. 1-4). 2. L'usage de la fausse déclaration obtenue frauduleusement au sens del'art. 253 al. 1 CP par l'auteur lui-même constitue un "acte postérieur non punissable" (consid. 5).
Art. 253 CP. 1. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione commessa con l'indicazione di beni fittizi e con la sopravalutazione di altri beni in due contratti matrimoniali, al momento dell'allestimento dell'atto pubblico della separazione dei beni convenuta tra i coniugi (consid. 1-4). 2. L'uso da parte dell'autore stesso della falsa attestazione conseguita fraudolentemente nel senso dell'art. 253 cpv. 1 CP costituisce atto successivo non punibile (consid. 5).