Art. 3 cpv. 2 LMF. 1. Il segno assunto in una marca non diventa segno libero semplicemente perchè utilizzato anche in marche altrui per prodotti uguali o simili; occorre inoltre che abbia perso ogni efficacia individualizzante (consid. 1). 2. Un segno per se debole può assumere una propria individualità ed essere degno di tutela legale, se si presenta in fogge o combinazioni che richiamano la provenienza della merce nella memoria della clientela (consid. 2). 3. Per stabilirne la diversità, le marche devono essere paragonate sulla base dei segni registrati. Il deposito di una marca dà diritto al suo titolare di servirsene in diverse dimensioni. Se la marca è depositata in bianco e nero può essere riprodotta in altri colori; se invece le è propria una determinata combinazione cromatica, deve esserne tenuto conto per decidere se la marca successiva diverga sufficientemente; al contrario, la diversità della seconda marca non può essere dedotta solo dalla diversa colorazione (consid. 3).
61. Sentenza 30 aprile 1974 della I Corte civile nella causa Wella AG contro Ibsa SA
Art. 3 al. 2 LMF. 1. Le signe qui figure dans une marque ne devient pas un signe libre par le seul fait de son emploi dans d'autres marques pour des produits identiques ou similaires; il doit avoir perdu toute force distinctive (consid. 1). 2. Un signe faible en soi peut être distinctif et susceptible de recevoir la protection légale s'il se présente sous une forme ou dans une combinaison qui rappelle dans la mémoire de la clientèle la provenance de la marchandise (consid. 2). 3. Pour décider si des marques se distinguent suffisamment, il faut les comparer sur la base des signes enregistrés. Le dépôt d'une marque autorise le titulaire à l'employer dans différentes dimensions. Une marque déposée en blanc et noir peut être reproduite en d'autres couleurs; mais si elle se caractérise par une combinaison de couleurs déterminée, il faut en tenir compte pour juger si la marque postérieure se distingue suffisamment de la première; le caractère distinctif de la seconde marque ne peut pas résulter seulement de la différence de couleur (consid. 3).
Art. 3 cpv. 2 LMF. 1. Il segno assunto in una marca non diventa segno libero semplicemente perchè utilizzato anche in marche altrui per prodotti uguali o simili; occorre inoltre che abbia perso ogni efficacia individualizzante (consid. 1). 2. Un segno per se debole può assumere una propria individualità ed essere degno di tutela legale, se si presenta in fogge o combinazioni che richiamano la provenienza della merce nella memoria della clientela (consid. 2). 3. Per stabilirne la diversità, le marche devono essere paragonate sulla base dei segni registrati. Il deposito di una marca dà diritto al suo titolare di servirsene in diverse dimensioni. Se la marca è depositata in bianco e nero può essere riprodotta in altri colori; se invece le è propria una determinata combinazione cromatica, deve esserne tenuto conto per decidere se la marca successiva diverga sufficientemente; al contrario, la diversità della seconda marca non può essere dedotta solo dalla diversa colorazione (consid. 3).