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BGE 100 II 326

1. Il fatto che una turbativa del possesso sia legittima non osta alla ricevibilità dell'azione per la cessazione della turbativa secondo l'art. 928 cpv. 2 CC, se l'autore non adotta tutti i provvedimenti necessari per limitare gli inconvenienti. 2. Incombe a chi assume la responsabilità di aprire un cantierel'obbligo di avvertire i vicini con un anticipo sufficiente, affinchè, questi possano esaminare le misure da prendere per limitare gli inconvenienti ed evitare i danni.

19 novembre 2007·Volume 100·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1974 dans la cause X contre Y.

FR

1. Le fait qu'un trouble de la possession est légitime ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en cessation de trouble de l'art. 928 al. 2 CC si l'auteur ne prend pas toutes mesures utiles pour limiter les inconvénients. 2. Il incombe à la personne qui prend la responsabilité d'ouvrir un chantier d'aviser les propriétaires bordiers suffisamment tôt pour qu'ils puissent étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients et éviter le dommage.

IT

1. Il fatto che una turbativa del possesso sia legittima non osta alla ricevibilità dell'azione per la cessazione della turbativa secondo l'art. 928 cpv. 2 CC, se l'autore non adotta tutti i provvedimenti necessari per limitare gli inconvenienti. 2. Incombe a chi assume la responsabilità di aprire un cantierel'obbligo di avvertire i vicini con un anticipo sufficiente, affinchè, questi possano esaminare le misure da prendere per limitare gli inconvenienti ed evitare i danni.

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