Skip to content
BGE 81 IV 249

Art. 26 cp. 3 e 27 cp. 1 LA. Il divieto di oltrepassare ai crocevia non vale nei confronti del ciclista che circola su una pista per ciclisti completamente separata dal campo stradale principale. Ma se il ciclista manifesta tempestivamente la sua intenzione di uscire da una pista a destra della strada principale, gli utenti di questa che sopraggiungono dietro il ciclista sono tenuti a lasciargli la priorità. Essi non devono viaggiare a una velocità tale da impedirgli l'esercizio del diritto di priorità.

16 novembre 2007·Volume 81·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

54. Urteil des Kassationshofes vom 27. Oktober 1955 i. S. Schärer gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

FR

Art. 26 al. 3 et 27 al. 1 LA. L'interdiction de dépasser aux croisées de routes ne s'applique pas à l'égard des cyclistes qui circulent sur une piste cyclable complètement séparée de la voie principale. Mais s'ils manifestent assez tôt l'intention de quitter une piste cyclable qui court à droite de la voie principale, les usagers de celle-ci ont l'obligation, s'ils viennent de derrière, de leur laisser la priorité. Ils ne sauraient circuler si rapidement qu'ils les empêchent d'exercer ce droit de priorité.

IT

Art. 26 cp. 3 e 27 cp. 1 LA. Il divieto di oltrepassare ai crocevia non vale nei confronti del ciclista che circola su una pista per ciclisti completamente separata dal campo stradale principale. Ma se il ciclista manifesta tempestivamente la sua intenzione di uscire da una pista a destra della strada principale, gli utenti di questa che sopraggiungono dietro il ciclista sono tenuti a lasciargli la priorità. Essi non devono viaggiare a una velocità tale da impedirgli l'esercizio del diritto di priorità.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 81 IV 249 — Swissrulings