BGE 99 V 206
Convenzione fra la Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale (art. 8 lit. a). L'operaio stagionale può avere il proprio domicilio civile in Svizzera se intende stabilirvisi durevolmente e se la durata dei suoi soggiorni permette di autorizzarlo a dimorarvi tutto l'anno.
9 febbraio 2011·Volume 99·V·Dossier: I 159/73·2 visualizzazioni
DE
61. Urteil vom 3. Dezember 1973 i.S. D'Aloia gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
FR
Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale (art. 8 lit. a). L'ouvrier saisonnier peut avoir son domicile civil en Suisse s'il a l'intention de s'établir durablement dans ce pays et si son temps de séjour suffit pour l'octroi d'une autorisation annuelle.
IT
Convenzione fra la Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale (art. 8 lit. a). L'operaio stagionale può avere il proprio domicilio civile in Svizzera se intende stabilirvisi durevolmente e se la durata dei suoi soggiorni permette di autorizzarlo a dimorarvi tutto l'anno.