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BGE 99 IV 194

Art. 110 num. 5 e 317 CP. Falsa autenticazione difirma. 1. Nello stabilire quali siano i fatti di rilevanza giuridica attestati in modo contrario a verità, il giudice penale non è vincolato agli elementi essenziali stabiliti dal diritto cantonale per la validità del documento pubblico. Il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso (consid. 3 a, b). 2. La dichiarazione del notaio, nel senso che gli interessati gli hanno riconosciuto di presenza trattarsi della loro firma, si riferisce a fatto di importanza giuridica nel senso dell'art. 317 num. 1 cpv. 2 CP (consid. 3 c).

19 novembre 2007·Volume 99·IV·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

45. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di Cassazione penale nella causa Sostituto procuratore pubblico contro X.

FR

Art. 110 ch. 5 et 317 CP. Faux certificats de l'authenticité d'une signature. 1. En établissant quels sont les faits faussement constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document public. Le droit fédéral fixe exhaustivement quels écrits sont des titres et quand un document contraire à la vérité doit être réputé faux ou falsifié (consid. 3 a, b). 2. La déclaration d'un notaire selon laquelle une personne a reconnu devant lui qu'une signature était la sienne, concerne un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 317 ch. 1, al. 2 CP (consid. 3 c).

IT

Art. 110 num. 5 e 317 CP. Falsa autenticazione difirma. 1. Nello stabilire quali siano i fatti di rilevanza giuridica attestati in modo contrario a verità, il giudice penale non è vincolato agli elementi essenziali stabiliti dal diritto cantonale per la validità del documento pubblico. Il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso (consid. 3 a, b). 2. La dichiarazione del notaio, nel senso che gli interessati gli hanno riconosciuto di presenza trattarsi della loro firma, si riferisce a fatto di importanza giuridica nel senso dell'art. 317 num. 1 cpv. 2 CP (consid. 3 c).

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