Contratto successorio; annullamento per vizi di volontà (art. 469 CC). L'art. 469 CC è applicabile anche ai contratti successori (consid. 4). Un errore sui motivi nel momento della conclusione del contratto successorio è rilevante solo se concerne una situazione che il testatore ha, in buona fede, considerato come necessario elemento del contratto, nel senso dell'art. 24 cpv. 1 num. 4 CO (consid. 4a). Il testatore che, invocando vizi di volontà, intende revocare un contratto successorio, deve darne conoscenza alla controparte contrattuale (consid. 4b). Un contratto successorio non può essere annullato per un vizio di volontà, quando si può ritenere con sicurezza che il testatore, se l'avesse scoperto vita natural durante, non l'avrebbe nondimeno fatto valere (consid. 8).
54. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. November 1973 i.S. Züblin gegen Hofmann
Pacte successoral; annulation pour vices de la volonté (art. 469 CC). L'art. 469 CC s'applique aussi aux pactes successoraux (consid. 4). Une erreur portant sur les motifs lors de la conclusion d'un pacte successoral n'est à prendre en considération que lorsqu'elle se rapporte à une situation que le défunt a considérée, d'après les règles de la bonne foi, comme un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (consid. 4a). Si le de cujus veut se délier d'un contrat qu'il a conclu en invoquant un vice de la volonté, il doit en informer son co-contractant (consid. 4b). Un pacte successoral ne peut pas être annulé pour un vice de la volonté que le testateur n'aurait sans aucun doute pas invoqué valablement s'il l'avait découvert de son vivant encore (consid. 8).
Contratto successorio; annullamento per vizi di volontà (art. 469 CC). L'art. 469 CC è applicabile anche ai contratti successori (consid. 4). Un errore sui motivi nel momento della conclusione del contratto successorio è rilevante solo se concerne una situazione che il testatore ha, in buona fede, considerato come necessario elemento del contratto, nel senso dell'art. 24 cpv. 1 num. 4 CO (consid. 4a). Il testatore che, invocando vizi di volontà, intende revocare un contratto successorio, deve darne conoscenza alla controparte contrattuale (consid. 4b). Un contratto successorio non può essere annullato per un vizio di volontà, quando si può ritenere con sicurezza che il testatore, se l'avesse scoperto vita natural durante, non l'avrebbe nondimeno fatto valere (consid. 8).