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BGE 99 II 93

Responsabilità civile per veicolo a motore, regresso. 1. Gli art. 60 cpv. 2, II frase, e 61 cpv. 1 LCStr stabiliscono sostanzialmente la stessa regola per il concorso al risarcimento del danno dei detentori coinvolti nell'infortunio (consid. 1). 2. Regolamento dell'obbligo di risarcimento fra due detentori, nel caso che i rischi inerenti dei relativi veicoli devono essere considerati uguali, ma l'infortunio è imputabile a colpa rilevante di uno e a nessuna dell'altro (consid. 2 e 3).

19 novembre 2007·Volume 99·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Mai 1973 i.S. Meienberg gegen Waadtländische Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit.

FR

Responsabilité civile automobile, recours. 1. Les art 60 al. 2, 2e phrase, et 61 al. 1 LCR consacrent la même règle, quant au fond, pour la répartition du dommage entre les détenteurs impliqués dans l'accident (consid. 1). 2. Répartition du dommage entre détenteurs, lorsque les risques inhérents à leurs véhicules doivent être considérés comme égaux et que l'accident est imputable à une faute importante ("erheblich") de l'un des conducteurs, sans faute de l'autre (consid. 2 et 3).

IT

Responsabilità civile per veicolo a motore, regresso. 1. Gli art. 60 cpv. 2, II frase, e 61 cpv. 1 LCStr stabiliscono sostanzialmente la stessa regola per il concorso al risarcimento del danno dei detentori coinvolti nell'infortunio (consid. 1). 2. Regolamento dell'obbligo di risarcimento fra due detentori, nel caso che i rischi inerenti dei relativi veicoli devono essere considerati uguali, ma l'infortunio è imputabile a colpa rilevante di uno e a nessuna dell'altro (consid. 2 e 3).

Vedi originale(bger.ch) →