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BGE 99 II 85

Art. 33 e 14 LCA. 1. Gli avvenimenti esclusi dall'assicurazione devono essere indicati nelle disposizioni generali del contratto in modo preciso e inequivocabile. Riservate diverse stipulazioni, le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato sono irrilevanti per la copertura del rischio. Clausole ambigue dei contratti conclusi sulla base di un formulario predisposto devono essere interpretate contro la parte che le ha stabilite (consid. 3-4). 2. Un avvenimento certo o prevedibile può costituire oggetto di assicurazione, ritenuto che non ne sia conosciuta la data. 3. All'assicurato che provoca il sinistro sotto costrizione non può essere rimproverato di averlo causato intenzionalmente, nè di aver commesso al riguardo una colpa grave.

19 novembre 2007·Volume 99·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

13. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 mai 1973, dans la cause Alpina contre Banque de gestion privée SA.

FR

Art. 33 et 14 LCA. 1. En matière d'assurance, les cas dans lesquels la couverture du risque est exclue doivent être mentionnés dans les conditions générales du contrat d'une manière précise et non équivoque. Sauf convention contraire, les circonstances dans lesquelles un sinistre s'est produit n'ont pas d'influence sur la couverture du risque. Les clauses peu claires des contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (consid. 2-4). 2. Un événement prévisible, voire certain, peut faire l'objet d'un contrat d'assurance, pour autant que la date n'en soit pas connue. 3. Lorsque le preneur provoque le sinistre sous la contrainte, on ne peut lui reprocher ni de l'avoir causé intentionnellement, ni d'avoir de ce seul fait commis un faute grave.

IT

Art. 33 e 14 LCA. 1. Gli avvenimenti esclusi dall'assicurazione devono essere indicati nelle disposizioni generali del contratto in modo preciso e inequivocabile. Riservate diverse stipulazioni, le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato sono irrilevanti per la copertura del rischio. Clausole ambigue dei contratti conclusi sulla base di un formulario predisposto devono essere interpretate contro la parte che le ha stabilite (consid. 3-4). 2. Un avvenimento certo o prevedibile può costituire oggetto di assicurazione, ritenuto che non ne sia conosciuta la data. 3. All'assicurato che provoca il sinistro sotto costrizione non può essere rimproverato di averlo causato intenzionalmente, nè di aver commesso al riguardo una colpa grave.

Vedi originale(bger.ch) →