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BGE 97 III 121

Fallimento; prima assemblea dei creditori; designazione della delegazione dei creditori (art. 235 e segg. LEF). 1. Art. 235 cpv. 3 LEF. Una medesima persona può rappresentare un gran numero di creditori all'assemblea dei creditori, purchè non vi sia un acquisto di voti, nè risulti una confusione tra gli interessi dei creditori e gli interessi del fallito. La procura conferita al rappresentante può comportare istruzioni sul modo di votare in seno all'assemblea (consid. 4). 2. Quando statuisce su un ricorso concernente la designazione e la composizione della delegazione dei creditori, l'autorità di vigilanza deve rivedere tali quesiti dal profilo dell'opportunità e sostituire, se del caso, il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea dei creditori. Il Tribunale federale può solo esaminare se l'autorità di vigilanza ha ecceduto dal suo potere d'apprezzamento o se ne ha abusato (consid. 5). 3. Risulta dall'art. 273 cpv. 3 num. 1 LEF che la delegazione dei creditori deve, nella misura del possibile, comprendere soltanto creditori che non hanno rapporti personali con il fallito, al fine di eliminare il rischio di conflitti di interesse (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 97·III·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

28. Entscheid vom 13. Juli 1971 i.S. Finanz und Bau AG und Wohnbau Süd Aktiengesellschaft.

FR

Faillite; première assemblée des créanciers; désignation de la commission de surveillance (art. 235 ss. LP). 1. Art. 235 al. 3 LP. Une même personne peut représenter un grand nombre de créanciers à l'assemblée des créanciers, en tant qu'il n'y a pas achat de voix, ni confusion entre les intérêts des créanciers et ceux du failli. La procuration donnée au représentant peut comporter des instructions sur la manière de voter au sein de l'assemblée des créanciers (consid. 4). 2. Lorsqu'elle statue sur un recours concernant la désignation et la composition de la commission de surveillance, l'autorité de surveillance doit revoir ces questions du point de vue de l'opportunité et substituer, le cas échéant, sa propre appréciation à celle del'assemblée des créanciers. Le Tribunal fédéral ne peut que rechercher si l'autorité de surveillance a, sur ce point, excédé son pouvoir d'appréciation ou si elle en a abusé (consid. 5). 3. Il résulte de l'art. 237 al. 3 ch. 1 LP que la commission de surveillance doit autant que possible ne comprendre que des créanciers qui n'ont pas de relations personnelles avec le failli, afin d'éliminer le risque de conflits d'intérêts (consid. 6).

IT

Fallimento; prima assemblea dei creditori; designazione della delegazione dei creditori (art. 235 e segg. LEF). 1. Art. 235 cpv. 3 LEF. Una medesima persona può rappresentare un gran numero di creditori all'assemblea dei creditori, purchè non vi sia un acquisto di voti, nè risulti una confusione tra gli interessi dei creditori e gli interessi del fallito. La procura conferita al rappresentante può comportare istruzioni sul modo di votare in seno all'assemblea (consid. 4). 2. Quando statuisce su un ricorso concernente la designazione e la composizione della delegazione dei creditori, l'autorità di vigilanza deve rivedere tali quesiti dal profilo dell'opportunità e sostituire, se del caso, il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea dei creditori. Il Tribunale federale può solo esaminare se l'autorità di vigilanza ha ecceduto dal suo potere d'apprezzamento o se ne ha abusato (consid. 5). 3. Risulta dall'art. 273 cpv. 3 num. 1 LEF che la delegazione dei creditori deve, nella misura del possibile, comprendere soltanto creditori che non hanno rapporti personali con il fallito, al fine di eliminare il rischio di conflitti di interesse (consid. 6).

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