BGE 97 II 306
Limitazione della facoltà di disporre intervenuta successivamente (art. 516 CC). Un contratto successorio concluso tra il defunto e la sua prima moglie, lesivo della riserva della seconda moglie, soggiace all'azione di riduzione. La riduzione avviene per tutti gli eredi istituiti, nella medesima proporzione (art. 525 cpv. 1 CC).
19 novembre 2007·Volume 97·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE
42. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. November 1971 i.S. X. gegen Y.
FR
Diminution de la capacité de disposer survenue après coup (art. 516 CC). Un pacte successoral conclu entre le défunt et sa première femme qui lèse la réserve de la deuxième femme est soumis à l'action en réduction. La réduction a lieu pour tous les héritiers institués dans la même proportion (art. 525 al. 1 CC).
IT
Limitazione della facoltà di disporre intervenuta successivamente (art. 516 CC). Un contratto successorio concluso tra il defunto e la sua prima moglie, lesivo della riserva della seconda moglie, soggiace all'azione di riduzione. La riduzione avviene per tutti gli eredi istituiti, nella medesima proporzione (art. 525 cpv. 1 CC).