BGE 81 III 17
Pignoramento di crediti. Art. 95 LEF. Di massima, un credito dev'essere pignorato non appena il creditore ne alleghi l'esistenza. Deve tuttavia essere accolta una domanda di pignoramento fondata su una distinta contenente in parte indicazioni prive di senso e allestita da un debitore interdetto e che deve essere considerato incapace di discernimento?
2 aprile 2008·Volume 81·III·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE
6. Entscheid vom 25. März 1955 i.S. Schüpbach.
FR
Saisie des créances. Art. 95 LP. En règle générale une créance doit être saisie pour peu que le créancier en allègue l'existence. Faut-il cependant donner suite à une réquisition de saisie fondée sur un "bordereau" en partie dénué de sens et établi par un débiteur interdit et qu'il y a lieu de considérer comme privé de discernement?
IT
Pignoramento di crediti. Art. 95 LEF. Di massima, un credito dev'essere pignorato non appena il creditore ne alleghi l'esistenza. Deve tuttavia essere accolta una domanda di pignoramento fondata su una distinta contenente in parte indicazioni prive di senso e allestita da un debitore interdetto e che deve essere considerato incapace di discernimento?