Skip to content
BGE 97 II 230

In caso di scioglimento di una società in nome collettivo composta di due soci e di continuazione dell'impresa da parte d'uno di loro, i rapporti giuridici fondati sul contratto di società non decadono; essi sussistono, con un contenuto diverso, sino al completo disinteressamento del socio uscito dalla società. Applicazione di questo principio al diritto del socio uscente al pagamento del-l'interesse contrattuale sulla propria quota dell'attivo sociale, dopo lo scioglimento della società.

19 novembre 2007·Volume 97·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1971 dans la cause Dumont contre Ecuvillon.

FR

En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, les rapports de droit fondés sur le contrat de société ne cessent pas; ils subsistent, avec un contenu différent, jusqu'au désintéressement complet de l'associé sortant. Application de ce principe au droit de l'associé sortant au paiement de l'intérêt contractuel sur sa part à l'actif social, après la dissolution de la société.

IT

In caso di scioglimento di una società in nome collettivo composta di due soci e di continuazione dell'impresa da parte d'uno di loro, i rapporti giuridici fondati sul contratto di società non decadono; essi sussistono, con un contenuto diverso, sino al completo disinteressamento del socio uscito dalla società. Applicazione di questo principio al diritto del socio uscente al pagamento del-l'interesse contrattuale sulla propria quota dell'attivo sociale, dopo lo scioglimento della società.

Vedi originale(bger.ch) →