Skip to content
BGE 97 II 7

Indennità in caso di divorzio. Art. 151 CC. La rendita assegnata alla moglie giusta l'art. 151 CC può essere limitata nel tempo, se il pregiudizio subito è pure passeggero. Tale pregiudizio è determinato paragonando la situazione della moglie divorziata con la situazione che la stessa aveva nell'unione coniugale. Al riguardo è determinante non la situazione che i coniugisi son potuti raffigurare secondo le loro concezioni, sibbene la situazione ordinata dalla legge (consid. 3). Conseguenze della breve durata dell'unione coniugale (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 97·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 17 juin 1971 dans la cause McLeod contre McLeod.

FR

Indemnité en cas de divorce. Art. 151 CC. La rente allouée à l'épouse à titre d'indemnité au sens de l'art. 151 CC peut être limitée en durée, si le dommage subi est lui-même passager. Ce dommage est déterminé en comparant la situation de la femme divorcée avec celle qu'elle avait dans l'union conjugale, non pas telle que les époux ont pu se la représenter selon leurs conceptions propres, mais telle que l'organise la loi (consid. 3). Conséquence de la courte durée de la vie conjugale (consid. 4).

IT

Indennità in caso di divorzio. Art. 151 CC. La rendita assegnata alla moglie giusta l'art. 151 CC può essere limitata nel tempo, se il pregiudizio subito è pure passeggero. Tale pregiudizio è determinato paragonando la situazione della moglie divorziata con la situazione che la stessa aveva nell'unione coniugale. Al riguardo è determinante non la situazione che i coniugisi son potuti raffigurare secondo le loro concezioni, sibbene la situazione ordinata dalla legge (consid. 3). Conseguenze della breve durata dell'unione coniugale (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 97 II 7 — Swissrulings