Art. 22 cpv. 1 e 3 DCA. Vendita di un'automobile nuova con ripresa di un veicolo usato. La controprestazione oggetto dell'imposta è il totale del valore attribuito dalle parti al veicolo ripreso e del saldo. Quando il prezzo di vendita della vettura nuova e il prezzo di ripresa del veicolo usato sono inferiori nella fattura che non nel contratto di vendita, e il saldo resta il medesimo, per il calcolo dell'imposta è determinante il contratto.
133. Arrêt du 22 décembre 1971 dans la cause X. contre Admmistration fédérale des contributions.
Art. 22 al. 1 et 3 AChA. Vente d'une automobile neuve avec reprise d'un véhicule usagé. La contre-prestation, objet de l'impôt, est le total de la valeur attribuée par les parties au véhicule repris et de la soulte. Lorsque le prix de vente de la voiture neuve et le prix de reprise du véhicule usagé sont plus bas dans la facture que dans le contrat de vente, la soulte restant la même, le contrat fait règle pour le calcul de l'impôt.
Art. 22 cpv. 1 e 3 DCA. Vendita di un'automobile nuova con ripresa di un veicolo usato. La controprestazione oggetto dell'imposta è il totale del valore attribuito dalle parti al veicolo ripreso e del saldo. Quando il prezzo di vendita della vettura nuova e il prezzo di ripresa del veicolo usato sono inferiori nella fattura che non nel contratto di vendita, e il saldo resta il medesimo, per il calcolo dell'imposta è determinante il contratto.