1. Facoltà delle autorità di vigilanza di annullare d'officio e senza riguardo alla tempestività del gravame le decisioni degli uffici di esecuzione che violino una disposizione imperativadella legge oppure ledano nel caso concreto interessi pubblici o di terzi estranei alla procedura (consid. 1). 2. Individuazione dell'oggetto del pegno nella domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo (consid. 2).
2. Sentenza 1o febbraio 1955 nella causa Banca popolare svizzera.
1. Les autorités de surveillance ont qualité pour annuler d'office, sans égard à la question de savoir si la plainte a été formée en temps utile, les décisions des offices qui violent une disposition impérative de la loi ou lèsent dans le cas particulier des intérêts publics ou des intérêts de tiers étrangers à la procédure (consid. 1). 2. Désignation exacte du gage dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer (consid. 2).
1. Facoltà delle autorità di vigilanza di annullare d'officio e senza riguardo alla tempestività del gravame le decisioni degli uffici di esecuzione che violino una disposizione imperativadella legge oppure ledano nel caso concreto interessi pubblici o di terzi estranei alla procedura (consid. 1). 2. Individuazione dell'oggetto del pegno nella domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo (consid. 2).