Skip to content
BGE 97 I 45

Libertà personale; detenzione preventiva. Principio fondamentale del diritto costituzionale, la libertà personale, garantita dal diritto costituzionale federale non scritto, protegge tutte le libertà che si caratterizzano come manifestazioni elementari dell'affermazione della personalità dell'uomo. Essa garantisce pertanto una protezione generale dei diritti fondamentali, che influisce in maniera decisiva sul contenuto e l'estensione delle altre libertà previste dalla costituzione: da una parte, essa è la condizione necessaria del loro esercizio, e dall'altra le completa, nel senso che il cittadino può invocarla direttamente, in mancanza di un'altra garanzia del diritto costituzionale scritto o non scritto, per la protezione della sua personalità e della sua dignità umana. L'incolpato in detenzione preventiva non deve essere limitato nella sua libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione; durante la detenzione preventiva nessun lavoro può essergli imposto.

19 novembre 2007·Volume 97·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

7. Auszug aus dem Urteil vom 17. Februar 1971 i.S. X. gegen Bezirksanwaltschaft Zürich und Justizdirektion des Kantons Zürich.

FR

Liberté personnelle; détention préventive. Principe fondamental du droit constitutionnel, la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit, protège toutes les libertés qui se caractérisent comme des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité de l'être humain. Elle garantit ainsi une protection générale des droits fondamentaux, qui influence d'une manière décisive le contenu et l'étendue des autres libertés prévues par la constitution: d'une part elle est la condition nécessaire de leur exercice et d'autre part elle les complète en ce sens que le citoyen peut l'invoquer directement, à défaut d'une autre garantie du droit constitutionnel écritou non écrit, pour la protection de sa personnalité et de sa dignité humaine. L'inculpé en détention préventive ne doit pas être limité dans sa liberté individuelle au-delà de ce qu'exigent le but de l'instruction pénale et l'ordre de l'établissement de détention; pendant la détention préventive, aucun travail ne peut lui être imposé.

IT

Libertà personale; detenzione preventiva. Principio fondamentale del diritto costituzionale, la libertà personale, garantita dal diritto costituzionale federale non scritto, protegge tutte le libertà che si caratterizzano come manifestazioni elementari dell'affermazione della personalità dell'uomo. Essa garantisce pertanto una protezione generale dei diritti fondamentali, che influisce in maniera decisiva sul contenuto e l'estensione delle altre libertà previste dalla costituzione: da una parte, essa è la condizione necessaria del loro esercizio, e dall'altra le completa, nel senso che il cittadino può invocarla direttamente, in mancanza di un'altra garanzia del diritto costituzionale scritto o non scritto, per la protezione della sua personalità e della sua dignità umana. L'incolpato in detenzione preventiva non deve essere limitato nella sua libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione; durante la detenzione preventiva nessun lavoro può essergli imposto.

Vedi originale(bger.ch) →