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BGE 96 V 65

Art. 27 cpv. 2 LAVS: Del diritto dei figli naturali ad una rendita per orfani. Il padre naturale obbligato a pagare premi di un'assicurazione sulla propria vita a beneficio del figlio naturale in virtù di una convenzione sulle prestazioni alimentari approvata dall'autorità tutoria è da considerare "tenuto a contribuire alle spese di mantenimento"; alla sua morte il figlio naturale avrà pertanto diritto ad una rendita semplice per orfani.

19 novembre 2007·Volume 96·V·Dossier: H 146/69·2 visualizzazioni
DE

15. Urteil vom 26. Mai 1970 i.S. Turner gegen Eidgenössische Ausgleichskasse und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden

FR

Art. 27 al. 2 LAVS: Du droit de l'enfant naturel à une rente d'orphelin. Père naturel tenu au paiement des primes d'une assurance sur sa propre vie dont l'enfant naturel est le bénéficiaire, en vertu d'une convention sur prestations pécuniaires approuvée par l'autorité tutélaire. Un tel père doit être réputé s'être "engagé à contribuer aux frais d'entretien"; à son décès, l'enfant naturel a dès lors droit à une rente d'orphelin simple.

IT

Art. 27 cpv. 2 LAVS: Del diritto dei figli naturali ad una rendita per orfani. Il padre naturale obbligato a pagare premi di un'assicurazione sulla propria vita a beneficio del figlio naturale in virtù di una convenzione sulle prestazioni alimentari approvata dall'autorità tutoria è da considerare "tenuto a contribuire alle spese di mantenimento"; alla sua morte il figlio naturale avrà pertanto diritto ad una rendita semplice per orfani.

Vedi originale(bger.ch) →