Art. 13 cpv. 2 e 91 LAMI: Notificazione della malattia. - Quando l'INSAI riduce l'indennità giornaliera con effetto retroattivo a causa di uno stato patologico preesistente, la cassa-malati non può rifiutare le prestazioni per il periodo anteriore alla notificazione della decisione di riduzione prevalendosi dell'obbligo statutario di annunciare il caso di malattia. - L'obbligo incombente all'assicurato di annunciare il caso di malattia è soddisfatto quando l'INSAI notifica la decisione di riduzione ad un organo della cassa competente per ricevere tale annuncio. Art. 30bis cpv. 3 lit. c e d: Effetti del ricorso. La massima secondo cui la litispendenza sottrae l'oggetto del ricorso al potere di decisione della cassa è applicabile pure nei processi in materia d'assicurazione contro le malattie.
5. Sentenza del 23 gennaio 1970 nella causa Cassa malati svizzera "Artisana" contro Mina e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 13 al. 2 et 91 LAMA: Annonce de la maladie. - Lorsque la Caisse nationale réduit l'indemnité journalière avec effet rétroactif à raison d'un état pathologique préexistant, la caisse-maladie ne peut refuser de verser ses prestations pour la période antérieure à la notification de la décision de réduction, en invoquant une violation de l'obligation statutaire d'annoncer le cas de maladie. - L'obligation incombant à l'assuré d'annoncer le cas de maladie est satisfaite lorsque la Caisse nationale notifie sa décision de réduction à un organe de la caisse compétent pour recevoir l'annonce susmentionnée. Art. 30bis al. 3 lit. c et d: Effets du recours. Le principe suivant lequel la litispendance prive la caisse de son pouvoir de décision vaut également dans les procès en matière d'assurance-maladie.
Art. 13 cpv. 2 e 91 LAMI: Notificazione della malattia. - Quando l'INSAI riduce l'indennità giornaliera con effetto retroattivo a causa di uno stato patologico preesistente, la cassa-malati non può rifiutare le prestazioni per il periodo anteriore alla notificazione della decisione di riduzione prevalendosi dell'obbligo statutario di annunciare il caso di malattia. - L'obbligo incombente all'assicurato di annunciare il caso di malattia è soddisfatto quando l'INSAI notifica la decisione di riduzione ad un organo della cassa competente per ricevere tale annuncio. Art. 30bis cpv. 3 lit. c e d: Effetti del ricorso. La massima secondo cui la litispendenza sottrae l'oggetto del ricorso al potere di decisione della cassa è applicabile pure nei processi in materia d'assicurazione contro le malattie.