Art. 38 cpv. 1 LCStr.; portata di questa disposizione rispetto al dovere generale di prudenza. 1. Il diritto di precedenza vale solo nel quadro dei doveri di prudenza imposti in generale ai conducenti dei veicoli a motore dalla legge e dall'ordinanza, in quanto l'osservanza di siffatti doveri sia possibile con riguardo alle particolarità delle tranvie e delle ferrovie su strada. 2. La regola fondamentale dell'art. 26 cpv. 2 LCStr. vale pure per i conducenti delle tranvie e delle ferrovie su strada. 3. In caso di manovre ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 OCStr., questi conducenti debbono usare una speciale prudenza; secondo le circostanze, essi potranno essere tenuti a far sorvegliare la manovra da un ausiliario.
35. Urteil des Kassationshofes vom 2. Oktober 1970 i.S. Haldimann gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Art. 38 al. 1 LCR; portée de cette disposition par rapport au devoir général de prudence. 1. La priorité ne vaut que sous réserve des devoirs de prudence imposés en général aux conducteurs de véhicules par la loi et l'ordonnance, dans la mesure où l'observation de ces devoirs est possible, vu les particularités techniques des tramways et des chemins de fer routiers. 2. La règle fondamentale de l'art. 26 al. 2 LCR vaut aussi pour les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers. 3. En cas de manoeuvres, ces conducteurs devront faire preuve d'une prudence particulière selon l'art. 45 al. 1 OCR; selon les circonstances, ils pourront être tenus de faire surveiller la manoeuvre par un auxiliaire.
Art. 38 cpv. 1 LCStr.; portata di questa disposizione rispetto al dovere generale di prudenza. 1. Il diritto di precedenza vale solo nel quadro dei doveri di prudenza imposti in generale ai conducenti dei veicoli a motore dalla legge e dall'ordinanza, in quanto l'osservanza di siffatti doveri sia possibile con riguardo alle particolarità delle tranvie e delle ferrovie su strada. 2. La regola fondamentale dell'art. 26 cpv. 2 LCStr. vale pure per i conducenti delle tranvie e delle ferrovie su strada. 3. In caso di manovre ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 OCStr., questi conducenti debbono usare una speciale prudenza; secondo le circostanze, essi potranno essere tenuti a far sorvegliare la manovra da un ausiliario.