1. Luogo dell'apertura della successione. Art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzionedelle sentenze in materia civile del 15 giugno 1869. Art. 538 CC e art. 23 LR. a) La disposizione citata della convenzione franco-svizzera non è applicabile se il defunto possedeva al momento della morte simultaneamente la cittadinanza svizzera e la cittadinanza francese. b) Il luogo dell'apertura della successione e il foro della successione che vi si riallaccia sono sottratti alla libera disposizione del defunto. c) Il fatto di aver sottoposto la propria successione al diritto in vigore nel Cantone d'origine a norma dell'art. 22 cp. 2 LR non influisce sulla competenza per territorio. 2. Svizzero domiciliato all'estero. Competenza delle autorità dello Stato di domicilio conformemente all'art. 28 LR.
77. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1955 i. S. Dobler gegen Dobler und Konsorten.
1. Lieu de l'ouverture de la succession. Art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869. Art. 538 CC et art. 23 LRCD. a) La disposition précitée de la convention franco-suisse n'est pas applicable lorsque le de cujus possédait, au moment de son décès, à la fois la nationalité suisse et la française. b) Le lieu de l'ouverture de la succession et le for de la succession qui y est rattaché sont soustraits à la disposition du de cujus. c) Le fait de soumettre la succession à la législation du canton d'origine conformément à l'art. 22 al. 2 LRCD n'a pas d'influence sur la compétence locale. 2. Suisse domicilié à l'étranger. Compétence des autorités de l'Etat du domicile conformément à l'art. 28 LRCD.
1. Luogo dell'apertura della successione. Art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzionedelle sentenze in materia civile del 15 giugno 1869. Art. 538 CC e art. 23 LR. a) La disposizione citata della convenzione franco-svizzera non è applicabile se il defunto possedeva al momento della morte simultaneamente la cittadinanza svizzera e la cittadinanza francese. b) Il luogo dell'apertura della successione e il foro della successione che vi si riallaccia sono sottratti alla libera disposizione del defunto. c) Il fatto di aver sottoposto la propria successione al diritto in vigore nel Cantone d'origine a norma dell'art. 22 cp. 2 LR non influisce sulla competenza per territorio. 2. Svizzero domiciliato all'estero. Competenza delle autorità dello Stato di domicilio conformemente all'art. 28 LR.