Notificazione di atti esecutivi ad una compagnia di assicurazioni. Art. 46 cpv. 2 e 65 cpv. 1 num. 2 LEF. L'art. 2 num. 4 della LF del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione, che impone a queste società di eleggere, in ogni cantone ove operano, un domicilio giuridico al quale possono di massima essere convenute in giudizio per le azioni fondate su contratti d'assicurazione conclusi con persone domiciliate nel cantone, non crea un foro d'eccezione per l'esecuzione. L'assicuratore può pertanto essere escusso solo alla sua sede sociale.
15. Sentenza del 14 ottobre 1970 nella causa Società anonima Neuchâteloise.
Notification des actes de poursuite à une compagnie d'assurance. Art. 46 al. 2 et 65 al. 1 ch. 2 LP. L'art. 2 ch. 4 de la LF du 25 juin 1885, concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance, impose à ces entreprises l'obligation d'élire un domicile juridique dans chaque canton où elles opèrent, de façon qu'elles puissent y être recherchées en justice pour toutes les actions se fondant sur des contrats d'assurancepassés avec des personnes habitant le canton; ce faisant, il ne crée pas un for de poursuite d'exception. La société d'assurance ne peut dès lors être poursuivie qu'à son siège social.
Notificazione di atti esecutivi ad una compagnia di assicurazioni. Art. 46 cpv. 2 e 65 cpv. 1 num. 2 LEF. L'art. 2 num. 4 della LF del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione, che impone a queste società di eleggere, in ogni cantone ove operano, un domicilio giuridico al quale possono di massima essere convenute in giudizio per le azioni fondate su contratti d'assicurazione conclusi con persone domiciliate nel cantone, non crea un foro d'eccezione per l'esecuzione. L'assicuratore può pertanto essere escusso solo alla sua sede sociale.