Legge federale sui fondi d'investimento. Art. 14, 23 e 24 LFI. Il dovere di agire secondo la buona fede incombente alla direzione del fondo e alle persone menzionate all'art. 14 LFI è di natura contrattuale. Ne consegue che gli atti giuridici che violano questa disposizione non sono nulli, ma conferiscono solamente al partecipante il diritto di proporre un'azione di adempimento o un'azione di risarcimento ai sensi degli art. 23 e 24 LFI (consid. 2 a/b). Le decisioni della direzione del fondo non impegnano le società immobiliari appartenenti al fondo d'investimento, a causa della loro autonomia giuridica (consid. 2 c). Nullità di un atto giuridico dissimulato a causa di un vizio formale (consid. 3 a). Art. 17 CO. Non è astratto il riconoscimento di debito che si limita a menzionare il "credito ceduto", mentre il cessionario conosceva la causa dell'obbligazione al momento della cessione (consid. 4). Costituzione di una nuova obbligazione quando il debitore "riconosce" il credito ceduto? (consid. 4).
50. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. September 1970 i.S. Bächstädt gegen Müllach AG.
Loi fédérale sur les fonds de placement. Art. 14, 23 et 24 LFP. Le devoir de loyauté qui incombe à la direction du fonds de placement ainsi qu'aux autres personnes mentionnées à l'art. 14 al. 4 LFP est une obligation de nature contractuelle. Il s'ensuit que les actes juridiques violant cette prescription ne sont pas nuls; ils fondent seulement pour les porteurs de parts une action en exécution ou une action en dommages-intérêts au sens des art. 23 et 24 LFP (consid. 2 a/b). Les sociétés immobilières appartenant au fonds de placement ne sont pas engagées par les décisions de la direction de celui-ci, en vertu de leur autonomie juridique (consid. 2 c). Nullité d'un acte juridique déguisé en raison d'un vice de forme (consid. 3 a). Art. 17 CO. N'est pas abstraite la reconnaissance de dette qui se borne à mentionner "la créance cédée", mais alors que le cessionnaire connaissait la cause de l'obligation au moment où la cession est intervenue (consid. 4). Constitution d'une nouvelle obligation, lorsque le débiteur "reconnaît" la créance cédée? (consid. 4).
Legge federale sui fondi d'investimento. Art. 14, 23 e 24 LFI. Il dovere di agire secondo la buona fede incombente alla direzione del fondo e alle persone menzionate all'art. 14 LFI è di natura contrattuale. Ne consegue che gli atti giuridici che violano questa disposizione non sono nulli, ma conferiscono solamente al partecipante il diritto di proporre un'azione di adempimento o un'azione di risarcimento ai sensi degli art. 23 e 24 LFI (consid. 2 a/b). Le decisioni della direzione del fondo non impegnano le società immobiliari appartenenti al fondo d'investimento, a causa della loro autonomia giuridica (consid. 2 c). Nullità di un atto giuridico dissimulato a causa di un vizio formale (consid. 3 a). Art. 17 CO. Non è astratto il riconoscimento di debito che si limita a menzionare il "credito ceduto", mentre il cessionario conosceva la causa dell'obbligazione al momento della cessione (consid. 4). Costituzione di una nuova obbligazione quando il debitore "riconosce" il credito ceduto? (consid. 4).