Indicazione dei rimedi giuridici; termine di ricorso per riforma al Tribunale federale. Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG per il campo della giurisdizione amministrativa, e secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alcun pregiudizio alle parti, ha una portata generale. Il ricorrente può fidarsi dell'indicazione sulla durata del termine per interporre il ricorso per riforma datagli dal tribunale cantonale superiore (art. 54 OG), a meno che l'inesattezza dell'indicazione gli sia conosciuta o gli sia in ogni caso facilmente riconoscibile. Caso in cui la giurisdizione cantonale superiore ha indicato che il termine per ricorrere per riforma contro una sentenza emanata prima del 1. ottobre 1969 era di trenta giorni, invece che di venti, giusta il num. III cpv. 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 che modifica l'OG (consid. 1). Divorzio; diritti dei genitori (art. 156 CC). 1. Nella procedura di divorzio si applica, per l'assegnazione dei figli, la massima ufficiale (consid. 2). 2. Condizioni alle quali la potestà dei genitori può essere ritirata ad entrambi i coniugi in caso di divorzio. Ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 3). 3. Quando un coniuge non è in grado di esercitare la potestà dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC? Tale potestà non può essere sottratta quando sono sufficienti provvedimenti ai sensi degli art. 283 e 284 CC (consid. 4).
16. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. September 1970 i.S. S. gegen H.
Indication des voies de recours; délai du recours en réforme au Tribunal fédéral. Le principe inscrit à l'art. 107 al. 3 OJ pour le domaine de la procédure administrative et selon lequel l'indication inexacte des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties a une portée générale. Le recourant peut se fier à l'indication que lui fournit la juridiction cantonale supérieure au sujet de la durée du délai du recours en réforme (art. 54 OJ), à moins que son inexactitude lui soit connue ou lui soit d'emblée clairement reconnaissable. Cas dans lequel la juridiction cantonale supérieure a indiqué que le délai pour recourir en réforme contre un jugement rendu avant le 1er octobre 1969 était de trente jours au lieu de vingt conformément au chiffre III al. 2 et 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant l'OJ (consid. 1). Divorce; droits des parents (art. 156 CC). 1. Dans la procédure de divorce, le principe de l'autorité du juge s'applique à l'attribution des enfants (consid. 2). 2. Conditions dans lesquelles la puissance paternelle peut être retirée aux deux époux en cas de divorce; récapitulation de la jurisprudence (consid. 3). 3. Quand un époux est-il incapable d'exercer la puissance paternelle au sens de l'art. 285 CC? Il ne peut y avoir déchéance de la puissance paternelle lorsque des mesures fondées sur les art. 283 et 284 CC suffisent (consid. 4).
Indicazione dei rimedi giuridici; termine di ricorso per riforma al Tribunale federale. Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG per il campo della giurisdizione amministrativa, e secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alcun pregiudizio alle parti, ha una portata generale. Il ricorrente può fidarsi dell'indicazione sulla durata del termine per interporre il ricorso per riforma datagli dal tribunale cantonale superiore (art. 54 OG), a meno che l'inesattezza dell'indicazione gli sia conosciuta o gli sia in ogni caso facilmente riconoscibile. Caso in cui la giurisdizione cantonale superiore ha indicato che il termine per ricorrere per riforma contro una sentenza emanata prima del 1. ottobre 1969 era di trenta giorni, invece che di venti, giusta il num. III cpv. 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 che modifica l'OG (consid. 1). Divorzio; diritti dei genitori (art. 156 CC). 1. Nella procedura di divorzio si applica, per l'assegnazione dei figli, la massima ufficiale (consid. 2). 2. Condizioni alle quali la potestà dei genitori può essere ritirata ad entrambi i coniugi in caso di divorzio. Ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 3). 3. Quando un coniuge non è in grado di esercitare la potestà dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC? Tale potestà non può essere sottratta quando sono sufficienti provvedimenti ai sensi degli art. 283 e 284 CC (consid. 4).