Garanzia della proprietà; indennità in caso d'espropriazione materiale; protezione delle acque. Nozione dell'espropriazione materiale; i provvedimenti di polizia diretti contro il perturbatore, e destinati a scongiurare un pericolo concreto, costituiscono restrizioni della proprietà ammissibili senza indennità, in ogni caso quando l'autorità competente si limita ad applicare nella fattispecie un divieto fissato dalla legge e a definire, in funzione di un progetto d'utilizzazione di un fondo, le restrizioni di polizia del diritto di proprietà che debbono essere rispettate in modo permanente. È il caso del divieto imposto, giusta l'art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque, al proprietario, di sfruttare una cava di ghiaia su un fondo sito in prossimità di prese d'acqua sotterranee esistenti e sinora utilizzate a scopi agricoli.
56. Urteil vom 8. Juli 1970 i.S. Frei und Konsorten gegen Kanton Zürich und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
Garantie de la propriété; indemnité en cas d'expropriation matérielle; protection des eaux. Notion de l'expropriation matérielle; les mesures de police dirigées contre le perturbateur et destinées à écarter un danger concret constituent des restrictions de la propriété admissibles sans indemnité, en tout cas lorsque l'autorité compétente se borne à appliquer au cas d'espèce une interdiction existant de par la loi et à définir, en fonction d'un projet d'utilisation d'un fonds, les restrictions policières du droit de propriété qui doivent être respectées de façon permanente. Tel est le cas de l'interdiction faite à un propriétaire, en vertu de l'art. 4 al. 2 LPEP, d'exploiter une gravière sur une parcelle située à proximité d'un captage d'eaux souterraines existant et utilisée jusqu'alors à des fins agricoles.
Garanzia della proprietà; indennità in caso d'espropriazione materiale; protezione delle acque. Nozione dell'espropriazione materiale; i provvedimenti di polizia diretti contro il perturbatore, e destinati a scongiurare un pericolo concreto, costituiscono restrizioni della proprietà ammissibili senza indennità, in ogni caso quando l'autorità competente si limita ad applicare nella fattispecie un divieto fissato dalla legge e a definire, in funzione di un progetto d'utilizzazione di un fondo, le restrizioni di polizia del diritto di proprietà che debbono essere rispettate in modo permanente. È il caso del divieto imposto, giusta l'art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque, al proprietario, di sfruttare una cava di ghiaia su un fondo sito in prossimità di prese d'acqua sotterranee esistenti e sinora utilizzate a scopi agricoli.