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BGE 96 I 4

Ricorso di diritto pubblico. Rigetto provvisorio. Arbitrio. La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza che accorda o rifiuta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (conferma della giurisprudenza; consid. 1). Potere d'esame del giudice del rigetto e del Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, quando il debitore escusso, invocando gli art. 20 CO e 157 CP, fa valere la nullità del contratto (in concreto, un prestito con interessse ritenuto eccessivo) prodotto dal creditore come riconoscimento di debito (consid. 2 e 3).

19 novembre 2007·Volume 96·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

2. Arrêt du 4 février 1970 dans la cause Chavannes contre Etablissement Parsilo et Cour de justice civile du canton de Genève.

FR

Recours de droit public. Mainlevée provisoire. Arbitraire. Le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance qui accorde ou refuse la mainlevée provisoire de l'opposition peut être attaqué par un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (confirmation de jurisprudence; consid. 1). Pouvoir d'examen du juge de mainlevée et du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, lorsque le débiteur poursuivi, invoquant les art. 20 CO et 157 CP, plaide la nullité du contrat (en l'espèce, un prêt d'argent avec intérêt prétendument excessif) que le créancier a produit comme reconnaissance de dette (consid. 2 et 3).

IT

Ricorso di diritto pubblico. Rigetto provvisorio. Arbitrio. La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza che accorda o rifiuta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (conferma della giurisprudenza; consid. 1). Potere d'esame del giudice del rigetto e del Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, quando il debitore escusso, invocando gli art. 20 CO e 157 CP, fa valere la nullità del contratto (in concreto, un prestito con interessse ritenuto eccessivo) prodotto dal creditore come riconoscimento di debito (consid. 2 e 3).

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