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BGE 95 IV 55

Art. 41 num. 1 cpv. 1 e 2 CP. Sospensione condizionale della pena nel caso di guida in stato di ebrietà. 1. I presupposti per la sospensione condizionale della pena devono, per motivi di prevenzione sia speciale che generale, essere valutati strettamente anche quando l'autore venga punito per la prima volta per guida in stato di ebrietà e la sua precedente condotta non abbia suscitato critiche (consid. 1). 2. Applicazione di questo principio ad un automobilista che, per professione, doveva formare apprendisti autisti e che, nonostante l'intervento di terzi, non si è lasciato trattenere dal continuare a condurre in stato di ebrietà (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

15. Urteil des Kassationshofes vom 6. Juni 1969 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen X.

FR

Art. 41 ch. 1 al. 1 et 2 CP. Sursis à l'exécution de la peine dans le cas du conducteur pris de boisson. 1. On appréciera strictement, du point de vue de la prévention, aussi bien spéciale que générale, si les conditions du sursis sont réalisées, même lorsque c'est la première fois que l'auteur est puni pour avoir, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile et que, jusqu'alors, sa conduite n'a pas suscité de critiques (consid. 1). 2. Application de ce principe à un automobiliste qui, par sa profession, devait former des apprentis chauffeurs et qui, en dépit de l'intervention de tiers, ne s'est pas laissé détourner de continuer à conduire, bien qu'il fût pris de boisson (consid. 2).

IT

Art. 41 num. 1 cpv. 1 e 2 CP. Sospensione condizionale della pena nel caso di guida in stato di ebrietà. 1. I presupposti per la sospensione condizionale della pena devono, per motivi di prevenzione sia speciale che generale, essere valutati strettamente anche quando l'autore venga punito per la prima volta per guida in stato di ebrietà e la sua precedente condotta non abbia suscitato critiche (consid. 1). 2. Applicazione di questo principio ad un automobilista che, per professione, doveva formare apprendisti autisti e che, nonostante l'intervento di terzi, non si è lasciato trattenere dal continuare a condurre in stato di ebrietà (consid. 2).

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