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BGE 95 II 617

Azione d'inesistenza del debito. Ammissibilità della retrocessione di un credito dopo l'emissione del precetto esecutivo (consid. 1). Stipulazione di un contratto con se stesso. Un negozio giuridico è di massima invalido quando il rappresentante di una parte è nello stesso tempo rappresentante unico o con altre persone della controparte (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 95·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

83. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. November 1969 i.S. Grunda AG gegen Immo-Primo AG.

FR

Action en libération de dette. Admissibilité de la rétrocession d'une créance après la rédaction du commandement de payer (consid. 1). Contrat avec soi-même. Un acte juridique conclu par le représentant d'une partie qui est en même temps le représentant, l'organe ou le représentant commun de l'autre partie est en principe nul (consid. 2).

IT

Azione d'inesistenza del debito. Ammissibilità della retrocessione di un credito dopo l'emissione del precetto esecutivo (consid. 1). Stipulazione di un contratto con se stesso. Un negozio giuridico è di massima invalido quando il rappresentante di una parte è nello stesso tempo rappresentante unico o con altre persone della controparte (consid. 2).

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