Danno in caso di perdita di sostegno (art. 45 cpv. 3 CO). Computazione dei vantaggi di diritto successorio. Probabilità per la vedova di risposarsi. 1. Quando una moglie perde il marito, il reddito della sua parte nella successione del defunto va dedotto dal danno annuo lordo che risulta dalla perdita del sostegno, nella misura in cui tale reddito permette alla vedova di sopperire al suo mantenimento mantenendo un modo di vita conforme al suo stato (consid. 1). 2. L'indennità accordata per la perdita di sostegno dev'essere ridotta in considerazione delle probabilità della vedova di concludere un nuovo matrimonio, le quali sono valutate al giorno del decesso del marito (consid. 2).
58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mai 1969 dans la cause Faucherre contre Compagnie vaudoise d'électricité.
Dommage en cas de perte de soutien (art. 45 al. 3 CO). Imputation des avantages successoraux. Chances de remariage de la veuve. 1. Lorsqu'une femme perd son mari, le revenu de sa part dans la succession du défunt doit être porté en déduction du dommage annuel brut qui résulte de la perte de soutien, dans la mesure où ce revenu permet à la veuve de subvenir à son entretien en conservant un train de vie conforme à son état (consid. 1). 2. L'indemnité allouée du chef de la perte de soutien doit être réduite en raison des chances de remariage de la veuve, appréciées au jour du décès de son mari (consid. 2).
Danno in caso di perdita di sostegno (art. 45 cpv. 3 CO). Computazione dei vantaggi di diritto successorio. Probabilità per la vedova di risposarsi. 1. Quando una moglie perde il marito, il reddito della sua parte nella successione del defunto va dedotto dal danno annuo lordo che risulta dalla perdita del sostegno, nella misura in cui tale reddito permette alla vedova di sopperire al suo mantenimento mantenendo un modo di vita conforme al suo stato (consid. 1). 2. L'indennità accordata per la perdita di sostegno dev'essere ridotta in considerazione delle probabilità della vedova di concludere un nuovo matrimonio, le quali sono valutate al giorno del decesso del marito (consid. 2).