Violazione della proprietà. Diritto di respingere le indebite ingerenze. 1. Art. 641 cpv. 2 CC. Diretta ingerenza - assimilabile alla turbativa del possesso ai sensi dell'art. 928 CC - su di un fondo che serve da passaggio, ad opera del traffico aereo (consid. 2 a). 2. Art. 646 e 648 CC. Ogni comproprietario del fondo colpito dalla turbativa può far valere l'azione negatoria, quand'anche gli altri comproprietari consentano alla turbativa (consid. 2 b). Fondi che servono da passaggio, appartenenti in comproprietà ai confinanti. Grandezza delle parti (consid. 2, inizio). 3. L'inclusione di due fondi che servono da passaggio, e che precedentemente erano utilizzati per fini puramente agricoli, nel complesso di un aerodromo, comporta un cambiamento della loro destinazione, per il quale è necessario, giusta l'art. 648 cpv. 2 CC, il consenso di tutti i comproprietari, riservata un'altra regolamentazione unanimamente da loro convenuta al riguardo (consid. 2 c). 4. Azione volta al divieto di far partire aerei da due fondi destinati a passaggio e di sorvolarli ad un'altezza tanto esigua da mettere in pericolo uomini e cose (consid. 4 a). Interesse dell'attore a questo divieto (consid. 4 b). Non è necessario che l'altezza minima del volo sia fissata nella sentenza. Compiti dell'Ufficio aeronautico federale (art. 44 cpv. 3 della legge federale sulla navigazione aerea e art. 47, 63 e 81 della relativa ordinanza d'esecuzione) (consid. 4 c).
56. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Juni 1969 i.S. Schnarwiler gegen FLUBAG.
Atteinte au droit de propriété. Droit de repousser toute usurpation. 1. Art. 641 al. 2 CC. Usurpation, analogue à un trouble à la possession au sens de l'art. 928 CC, d'un fonds en nature de chemin par le trafic aérien (consid. 2 a). 2. Art. 646 et 648 CC. Chacun des copropriétaires du fonds atteint par le trouble peut intenter l'action négatoire, même si les autres copropriétaires consentent au trouble (consid. 2 b). Fonds en nature de chemin appartenant en copropriété aux riverains. Grandeur des parts (consid. 2, début). 3. L'affectation au trafic d'un aérodrome de deux fonds en nature de chemin utilisés précédemment à des fins exclusivement agricoles implique un changement de leur destination, lequel exige, en vertu de l'art. 648 al. 2 CC, le concours de tous les copropriétaires, à moins que ceux-ci n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard (consid. 2 c). 4. Demande tendant à faire prononcer l'interdiction de faire rouler des avions sur deux fonds en nature de chemin et de survolerceux-ci à une altitude si basse que les hommes et les choses soient mis en danger (consid. 4 a). Intérêt du demandeur à cette interdiction (consid. 4 b). Il n'est pas nécessaire que le jugement fixe la hauteur de vol minimum. Attributions de l'Office fédéral de l'air (art. 44 al. 3 de la loi sur la navigation aérienne et art. 47, 63 et 81 de l'ordonnance d'exécution de ladite loi) (consid. 4 c).
Violazione della proprietà. Diritto di respingere le indebite ingerenze. 1. Art. 641 cpv. 2 CC. Diretta ingerenza - assimilabile alla turbativa del possesso ai sensi dell'art. 928 CC - su di un fondo che serve da passaggio, ad opera del traffico aereo (consid. 2 a). 2. Art. 646 e 648 CC. Ogni comproprietario del fondo colpito dalla turbativa può far valere l'azione negatoria, quand'anche gli altri comproprietari consentano alla turbativa (consid. 2 b). Fondi che servono da passaggio, appartenenti in comproprietà ai confinanti. Grandezza delle parti (consid. 2, inizio). 3. L'inclusione di due fondi che servono da passaggio, e che precedentemente erano utilizzati per fini puramente agricoli, nel complesso di un aerodromo, comporta un cambiamento della loro destinazione, per il quale è necessario, giusta l'art. 648 cpv. 2 CC, il consenso di tutti i comproprietari, riservata un'altra regolamentazione unanimamente da loro convenuta al riguardo (consid. 2 c). 4. Azione volta al divieto di far partire aerei da due fondi destinati a passaggio e di sorvolarli ad un'altezza tanto esigua da mettere in pericolo uomini e cose (consid. 4 a). Interesse dell'attore a questo divieto (consid. 4 b). Non è necessario che l'altezza minima del volo sia fissata nella sentenza. Compiti dell'Ufficio aeronautico federale (art. 44 cpv. 3 della legge federale sulla navigazione aerea e art. 47, 63 e 81 della relativa ordinanza d'esecuzione) (consid. 4 c).