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BGE 95 II 312

Vendita a rate. Riserva della proprietà. Art. 226 i CO, 716 CC. Ricorso per riforma. Nuove conclusioni. Art. 55 cpv. 1 lett. b OG. 1. Sono nuove, e quindi irricevibili, le conclusioni che il ricorrente non ha presentato davanti all'ultima istanza cantonale (consid.1). 2. Nel conteggio allestito quando il venditore è receduto dal contratto e ha ripreso la cosa, l'equa mercede per il nolo dev'essere fissata sulla base del prezzo di vendita della cosa, quale esso è indicato nel contratto; restano riservati i mezzi che il diritto delle obbligazioni permette all'acquirente di far valere se il prezzo indicato non corrisponde alla realtà (consid. 2). 3. L'equa mercede per il nolo è dovuta per il periodo trascorso tra la consegna della cosa e la sua ripresa da parte del venditore (consid. 3). 4. Essa va fissata tenendo conto del deprezzamento ordinario che la cosa subisce sia per l'uso normale sia per il solo trascorrere del tempo e il cambiamento della moda. Il venditore ha diritto all'ammortamento del prezzo integrale di vendita e all'interesse di questa somma. Il tasso d'ammortamento indicato nel contratto non vincola il giudice. Questi può fissare un tasso digradante (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 95·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

43. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 1969 dans la cause Julen contre Crédit-Vente SA

FR

Vente à tempérament. Réserve de propriété. Art. 226 i CO, 716 CC. Recours en réforme. Conclusions nouvelles. Art. 55 al. 1 lettre b OJ. 1. Sont nouvelles, et partant irrecevables, les conclusions que le recourant n'a pas prises dans la dernière instance cantonale (consid. 1). 2. Dans le règlement de comptes opéré lorsque le vendeur a résilié le contrat et repris la chose, le loyer équitable doit être fixé sur la base du prix de vente de la chose, tel qu'il est indiqué dans le contrat, sous réserve des moyens que le droit des obligations permet à l'acheteur de faire valoir si le prix indiqué ne correspond pas à la réalité (consid. 2). 3. Le loyer équitable est dû pour la période qui s'est écoulée entre la livraison de la chose et sa reprise par le vendeur (consid. 3). 4. Il doit être fixé en fonction de la dépréciation ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode. Le vendeur a droit à l'amortissement du prix de vente intégral et à l'intérêt de cette somme. Le taux d'amortissement indiqué dans le contrat ne lie pas le juge. Celui-ci peut fixer un taux dégressif (consid. 4).

IT

Vendita a rate. Riserva della proprietà. Art. 226 i CO, 716 CC. Ricorso per riforma. Nuove conclusioni. Art. 55 cpv. 1 lett. b OG. 1. Sono nuove, e quindi irricevibili, le conclusioni che il ricorrente non ha presentato davanti all'ultima istanza cantonale (consid.1). 2. Nel conteggio allestito quando il venditore è receduto dal contratto e ha ripreso la cosa, l'equa mercede per il nolo dev'essere fissata sulla base del prezzo di vendita della cosa, quale esso è indicato nel contratto; restano riservati i mezzi che il diritto delle obbligazioni permette all'acquirente di far valere se il prezzo indicato non corrisponde alla realtà (consid. 2). 3. L'equa mercede per il nolo è dovuta per il periodo trascorso tra la consegna della cosa e la sua ripresa da parte del venditore (consid. 3). 4. Essa va fissata tenendo conto del deprezzamento ordinario che la cosa subisce sia per l'uso normale sia per il solo trascorrere del tempo e il cambiamento della moda. Il venditore ha diritto all'ammortamento del prezzo integrale di vendita e all'interesse di questa somma. Il tasso d'ammortamento indicato nel contratto non vincola il giudice. Questi può fissare un tasso digradante (consid. 4).

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