Difetto giuridico d'una macchina venduta a Milano da una ditta italiana ad un cliente svizzero che intendeva utilizzarla a Ginevra. Esclusione della garanzia. Art. 197 e 199 CO. 1. Il giudice ticinese non applica d'ufficio il diritto straniero; in materia contrattuale, ove l'applicazione di siffatto diritto non è imperativa, questa prassi non contrasta con il diritto federale (consid. 1). 2. Difetto giuridico della macchina per il fatto che il suo impianto elettrico non è conforme alle prescrizioni dei servizi industriali ginevrini (consid. 3 lett. b). 3. Esclusione tacita della garanzia dei difetti giuridici per il fatto che la macchina è stata offerta e venduta in Italia da una ditta che non possiede in Svizzera succursali od agenzie, e che non era tenuta a conoscere le prescrizioni ginevrine (consid. 4). 4. "Ordinaria diligenza" che deve usare il compratore (consid. 5). 5. La garanzia dei difetti non conferisce all'acquirente che il diritto di optare tra l'azione redibitoria e l'azione estimatoria (consid. 6).
17. Estratto della sentenza 28 maggio 1969 della I. Corte civile nella causa Monney contro Industria meccanica fratelli Minali.
Défauts juridiques d'une machine vendue à Milan par une maison italienne à un client suisse qui entendait l'utiliser à Genève. Suppression de la garantie. Art. 197 et 199 CO. 1. Le juge tessinois n'applique pas d'office le droit étranger; en matière contractuelle, où l'application de ce droit n'est pas prescrite de façon impérative, cette pratique ne viole pas le droit fédéral (consid. 1). 2. Défauts juridiques de la machine du fait que son installation électrique n'est pas conforme aux prescription des Services industriels genevois (consid. 3 litt. b). 3. Suppression tacite de la garantie en raison de défauts juridiques du fait que la machine a été offerte et vendue en Italie par une maison qui n'a en Suisse ni succursales ni agences et qui n'était pas tenue de connaître les prescriptions genevoises (consid. 4). 4. "Attention suffisante" que l'acheteur doit observer (consid. 5). 5. La garantie en raison des défauts ne confère à l'acheteur que le choix entre l'action rédhibitoire et l'action minutoire (consid. 6).
Difetto giuridico d'una macchina venduta a Milano da una ditta italiana ad un cliente svizzero che intendeva utilizzarla a Ginevra. Esclusione della garanzia. Art. 197 e 199 CO. 1. Il giudice ticinese non applica d'ufficio il diritto straniero; in materia contrattuale, ove l'applicazione di siffatto diritto non è imperativa, questa prassi non contrasta con il diritto federale (consid. 1). 2. Difetto giuridico della macchina per il fatto che il suo impianto elettrico non è conforme alle prescrizioni dei servizi industriali ginevrini (consid. 3 lett. b). 3. Esclusione tacita della garanzia dei difetti giuridici per il fatto che la macchina è stata offerta e venduta in Italia da una ditta che non possiede in Svizzera succursali od agenzie, e che non era tenuta a conoscere le prescrizioni ginevrine (consid. 4). 4. "Ordinaria diligenza" che deve usare il compratore (consid. 5). 5. La garanzia dei difetti non conferisce all'acquirente che il diritto di optare tra l'azione redibitoria e l'azione estimatoria (consid. 6).