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BGE 95 II 22

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 CC). Raggruppamento dei terreni. Quando il proprietario di immobili compresi nel perimetro di un raggruppamento dei terreni costruisce su di un fondo che gli è attribuito nel nuovo riparto, ma di cui non può ancora disporre nel registro fondiario (cfr. art. 656 cpv. 2 CC), l'imprenditore deve far iscrivere l'ipoteca legale sulle particelle che appartenevano al committente nel vecchio riparto, chiedendo che il pegno venga trasferito sull'immobile che il committente riceve in sostituzione (art. 802 CC) e su cui esso esegue lavori, non appena le formalità connesse con il raggruppamento siano compiute nel registro fondiario.

19 novembre 2007·Volume 95·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

4. Arrêt de la IIe Cour civile du 6 février 1969 dans la cause Cuennet contre Liardet.

FR

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 CC). Remaniement parcellaire. Lorsque le propriétaire d'immeubles compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire bâtit sur un bien-fonds qui lui est attribué dans le nouvel état, mais dont il ne peut pas encore disposer au registre foncier (cf. art. 656 al. 2 CC), l'entrepreneur doit faire inscrire son hypothèque légale sur les parcelles qui appartenaient au maître de l'ouvrage dans l'ancien état, en requérant que le gage soit transféré sur l'immeuble que le maître reçoit en échange (art. 802 CC) et sur lequel il exécute des travaux, aussitôt que les formalités entraînées par le remaniement parcellaire seront accomplies au registre foncier.

IT

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 CC). Raggruppamento dei terreni. Quando il proprietario di immobili compresi nel perimetro di un raggruppamento dei terreni costruisce su di un fondo che gli è attribuito nel nuovo riparto, ma di cui non può ancora disporre nel registro fondiario (cfr. art. 656 cpv. 2 CC), l'imprenditore deve far iscrivere l'ipoteca legale sulle particelle che appartenevano al committente nel vecchio riparto, chiedendo che il pegno venga trasferito sull'immobile che il committente riceve in sostituzione (art. 802 CC) e su cui esso esegue lavori, non appena le formalità connesse con il raggruppamento siano compiute nel registro fondiario.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 95 II 22 — Swissrulings