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BGE 95 I 531

Referendum finanziario cantonale. 1. Portata giuridica dell'iscrizione d'una spesa nel preventivo (consid. 3). 2. Distinzione tra spese nuove e spese vincolate (conferma della giurisprudenza; consid. 4). 3. Trattandosi di una spesa periodica, si può domandare di sottoporla al voto popolare solo in occasione della prima iscrizione nel preventivo. La decisione popolare deve infatti portare sull'atto amministrativo medesimo e non sulle sue conseguenze, e cioè, ad esempio, sull'iscrizione nel preventivo degli anni seguenti (consid. 5).

19 novembre 2007·Volume 95·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

77. Auszug aus dem Urteil vom 15. Oktober 1969 i.S. Müller und Rutishauser gegen den Grossen Rat des Kantons Thurgau.

FR

Référendum financier cantonal. 1. Portée juridique de l'inscription d'une dépense au budget (consid. 3). 2. Distinction entre dépenses nouvelles et dépenses liées (confirmation de la jurisprudence) (consid. 4). 3. Lorsqu'il s'agit d'une dépense périodique, on ne peut demander que celle-ci soit soumise au vote populaire qu'à l'occasion de la première inscription au budget. La décision du peuple doit porter en effet sur l'acte administratif lui-même et non sur ses conséquences, soit par exemple sur l'inscription au budget des années suivantes (consid. 5).

IT

Referendum finanziario cantonale. 1. Portata giuridica dell'iscrizione d'una spesa nel preventivo (consid. 3). 2. Distinzione tra spese nuove e spese vincolate (conferma della giurisprudenza; consid. 4). 3. Trattandosi di una spesa periodica, si può domandare di sottoporla al voto popolare solo in occasione della prima iscrizione nel preventivo. La decisione popolare deve infatti portare sull'atto amministrativo medesimo e non sulle sue conseguenze, e cioè, ad esempio, sull'iscrizione nel preventivo degli anni seguenti (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →