Opposizione alla vendita di beni immobili: Caso di una società in nome collettivo che acquista un podere agricolo dopo che un socio, che la domina, ha già comperato per sè un altro simile podere. 1. Art. 19 cpv. 1 lett. a LPF: Non c'è intenzione evidente di accaparramento quando la società può addurre argomenti commerciali sostenibili in favore dell'acquisto (consid. 3). 2. Art. 19 cpv. 1 lett. b LPF: - Cade in questa disposizione anche la nuova compera effettuata da una persona morale o da una società in nome collettivo (consid. 4); - La situazione personale del venditore può egualmente costituire un grave motivo giustificante l'alienazione (consid. 5 e 6).
28. Auszug aus dem Urteil vom 31. Januar 1969 i.S. Studer und Thommen & Co. gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft.
Opposition à la vente d'un bien-fonds: Cas d'une société en nom collectif qui achète un domaine agricole après qu'un des associés, qui la domine, a déjà acquis pour lui un autre domaine. 1. Art. 19 al. 1 litt. a LPR: il n'y a pas dessein évident d'accaparement lorsque la société peut faire valoir des arguments soutenables d'ordre commercial en faveur de l'achat (consid. 3). 2. Art. 19 al. 1 litt. b LPR: - cette disposition s'applique au nouvel achat effectué par une personne morale ou une société en nom collectif (consid. 4); - la situation personnelle du vendeur peut aussi constituer un juste motif commandant l'opération (consid. 5 et 6).
Opposizione alla vendita di beni immobili: Caso di una società in nome collettivo che acquista un podere agricolo dopo che un socio, che la domina, ha già comperato per sè un altro simile podere. 1. Art. 19 cpv. 1 lett. a LPF: Non c'è intenzione evidente di accaparramento quando la società può addurre argomenti commerciali sostenibili in favore dell'acquisto (consid. 3). 2. Art. 19 cpv. 1 lett. b LPF: - Cade in questa disposizione anche la nuova compera effettuata da una persona morale o da una società in nome collettivo (consid. 4); - La situazione personale del venditore può egualmente costituire un grave motivo giustificante l'alienazione (consid. 5 e 6).