Art. 4 CF. Procedura in materia di licenza edilizia. 1. Non commette, di massima, arbitrio l'autorità che applica ad una domanda di costruzione il diritto vigente almomento della decisione anzicchè quello in vigore quando l'istanza fu presentata. Occorre tuttavia che l'autorità non abbia procrastinato in modo intollerabile l'evasione della domanda al fine di consentire l'elaborazione e l'entrata in vigore delle nuove norme (consid. 4 lett. a). 2. Anche nei rapporti di diritto amministrativo vige il principio della buona fede. L'autorità non può quindi avvalersi del ritiro d'una domanda di costruzione conforme alla legge, quand'essa medesima ha indotto l'interessato ad operarlo, affinchè fossero seguite le di lei suggestioni (consid. 4 lett. b e c). 3. Il Tribunale federale può invitare le autorità cantonali a rilasciare un permesso di polizia rifiutato a torto. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 5).
18. Estratto della sentenza 14 maggio 1969 nella causa Frediana SA contro Ticino.
Art. 4 Cst. Procédure en matière d'autorisation de construire. 1. En règle générale, ne tombe pas dans l'arbitraire l'autorité qui traite une demande de permis de construire selon le droit en vigueur lors de la décision plutôt que selon le droit applicable lors du dépôtde la requête. Elle ne peut toutefois tarder de manière intolérable à rendre sa décision pour attendre l'élaboration et la mise en vigueur du droit nouveau (consid. 4 lettre a). 2. Le principe de la bonne foi s'applique aussi aux rapports de droit administratif. L'autorité ne peut dès lors tirer argument du retrait d'une demande de permis de construire conforme à la loi, lorsqu'elle a elle-même incité l'intéressé à retirer cette demande, pour pouvoir donner suite aux suggestions qu'elle lui faisait (consid. 4 lettres b et c). 3. Le Tribunal fédéral peut inviter l'autorité cantonale à accorder une autorisation de police refusée à tort. Exception au principe de la nature cassatoire du recours de droit public (consid. 5).
Art. 4 CF. Procedura in materia di licenza edilizia. 1. Non commette, di massima, arbitrio l'autorità che applica ad una domanda di costruzione il diritto vigente almomento della decisione anzicchè quello in vigore quando l'istanza fu presentata. Occorre tuttavia che l'autorità non abbia procrastinato in modo intollerabile l'evasione della domanda al fine di consentire l'elaborazione e l'entrata in vigore delle nuove norme (consid. 4 lett. a). 2. Anche nei rapporti di diritto amministrativo vige il principio della buona fede. L'autorità non può quindi avvalersi del ritiro d'una domanda di costruzione conforme alla legge, quand'essa medesima ha indotto l'interessato ad operarlo, affinchè fossero seguite le di lei suggestioni (consid. 4 lett. b e c). 3. Il Tribunale federale può invitare le autorità cantonali a rilasciare un permesso di polizia rifiutato a torto. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 5).