Responsabilità dell'azienda delle PTT per il servizio degli chèques postali. 1. L'azione di responsabilità dev'essere diretta contro la Confederazione (consid. 1). 2. È applicabile la legge sul servizio delle poste, non la legge sulla responsabilità (consid. 2). 3. Nella misura in cui il valore litigioso raggiunge almeno 8000 fr., l'azione dev'essere proposta davanti al Tribunale federale, che la giudica come azione di diritto amministrativo (consid. 3). 4. L'azienda delle PTT non risponde verso il mandante per il danno che nasce quand'essa porta l'ammontare girato non sul credito del titolare del conto indicato nello chèque, ma su quello d'un altro titolare figurante sulla cedola di girata (consid. 5 e 6).
12. Urteil vom 31. Januar 1969 i.S. X. AG gegen Schweizerische Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe)
Responsabilité de l'entreprise des PTT à raison du service des chèques postaux. 1. L'action en responsabilité doit être dirigée contre la Confédération (consid. 1). 2. La loi sur le service des postes s'applique, à l'exclusion de la loi sur la responsabilité (consid. 2). 3. En tant que la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr., la demande doit être portée devant le Tribunal fédéral, qui la traite comme une demande de droit administratif (consid. 3). 4. L'entreprise des PTT ne répond pas envers le mandant du dommage résultant du fait qu'elle a porté le montant viré non pas au crédit du titulaire de compte mentionné sur le chèque, mais à celui d'un autre titulaire figurant sur l'avis de virement (consid. 5, 6).
Responsabilità dell'azienda delle PTT per il servizio degli chèques postali. 1. L'azione di responsabilità dev'essere diretta contro la Confederazione (consid. 1). 2. È applicabile la legge sul servizio delle poste, non la legge sulla responsabilità (consid. 2). 3. Nella misura in cui il valore litigioso raggiunge almeno 8000 fr., l'azione dev'essere proposta davanti al Tribunale federale, che la giudica come azione di diritto amministrativo (consid. 3). 4. L'azienda delle PTT non risponde verso il mandante per il danno che nasce quand'essa porta l'ammontare girato non sul credito del titolare del conto indicato nello chèque, ma su quello d'un altro titolare figurante sulla cedola di girata (consid. 5 e 6).