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BGE 95 I 26

Partecipazione ad una società anonima di locatari. Anche nel caso di una società anonima di locatari che ha sede nel luogo ove si trova l'immobile, il cantone della sede esercita la sovranità fiscale solo sulla società medesima. Le azioni e il loro reddito vanno imposti nel cantone del domicilio degli azionisti. Quando il decuius, al momento della sua morte, era interessato ad un immobile in quanto azionista d'una società anonima di locatari, la corrispondente quota della successione non può essereimposta che al luogo del suo ultimo domicilio. Questa regola (riservati i casi d'evasione fiscale) si applica pure quando la società aveva già deciso, al momento del decesso, di trasformare la sua proprietà in una comproprietà degli azionisti.

19 novembre 2007·Volume 95·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

5. Auszug aus dem Urteil vom 2. April 1969 i.S. Erben Bosshardt gegen Kantone Graubünden und St. Gallen.

FR

Participation à une société anonyme de locataires. Même s'il s'agit d'une société anonyme de locataires dont le siège se trouve au lieu de situation de l'immeuble, le canton du siège ne peut imposer que la société elle-même. Les actions et leur rendement sont imposables au domicile des actionnaires. Lorsque le défunt était, au moment du décès, intéressé à un immeuble en tant qu'actionnaire d'une société anonyme de locataires, la part correspondante de sa succession ne peut être imposée qu'au lieu de son dernier domicile. Cette règle s'applique également (cas de fraude réservés) lorsque la société avait déjà décidé, au moment du décès, de transformer sa propriété en une copropriété (propriété par étages) des actionnaires.

IT

Partecipazione ad una società anonima di locatari. Anche nel caso di una società anonima di locatari che ha sede nel luogo ove si trova l'immobile, il cantone della sede esercita la sovranità fiscale solo sulla società medesima. Le azioni e il loro reddito vanno imposti nel cantone del domicilio degli azionisti. Quando il decuius, al momento della sua morte, era interessato ad un immobile in quanto azionista d'una società anonima di locatari, la corrispondente quota della successione non può essereimposta che al luogo del suo ultimo domicilio. Questa regola (riservati i casi d'evasione fiscale) si applica pure quando la società aveva già deciso, al momento del decesso, di trasformare la sua proprietà in una comproprietà degli azionisti.

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BGE 95 I 26 — Swissrulings