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BGE 95 I 12

Esercizio dell'arte terapeutica nel cantone Appenzello Esterno. Adito con un ricorso per violazione della libertà del commercio e dell'industria, il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni cantonali sulla poliziadel commercio, quando si tratti di una lesione particolarmente grave della libertà economica (consid. 3). Nuova disposizione cantonale in virtù della quale l'esercizio dell'arte terapeutica, lasciata di massima libera come sinora, sarà permesso solo a persone "degne di fiducia". - Questa disposizione è compatibile con gli art. 4 e 31 CF? (consid. 4 e 5). - Persona degna di fiducia; importanza di precedenti condanne pronunciate contro l'interessato in altri cantoni, in particolare per la pubblicità, ivi inammissibile (consid. 6). - Il divieto, pronunciato a causa di queste condanne e senza previo avvertimento, d'esercitare l'arte terapeutica che l'interessato praticava nel cantone da oltre vent'anni senza aver dato luogo ad interventi dell'autorità, viola il principio della proporzionalità (consid. 7).

19 novembre 2007·Volume 95·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

3. Auszug aus Urteil vom 19. März 1969 i.S. Merz gegen Appenzell A. Rh., Sanitätskommission und Obergericht.

FR

Exercice de l'art de guérir dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Saisi d'un recours pour violation de la liberté du commerce et de l'industrie, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application des dispositions cantonales sur la police du commerce, lorsqu'une atteinte particulièrement grave à la liberté économique est en cause (consid. 3). Disposition cantonale nouvelle, en vertu de laquelle l'exercice de l'art de guérir, qui reste libre en principe, n'est désormais autorisé qu'aux personnes "dignes de confiance". - Cette disposition est-elle compatible avec les art. 4 et 31 Cst. (consid. 4 et 5)? - Personne digne de confiance; importance de condamnations prononcées contre l'intéressé dans d'autres cantons, en particulier en raison de sa publicité, qui n'y est pas admise (consid. 6). - L'interdiction, prononcée en raison de ces condamnations et sans avertissement préalable, d'exercer l'art de guérir, que l'intéressé avait pratiqué auparavant dans le canton pendant 20 ans sans donner lieu à une intervention de l'autorité, viole le principe de proportionnalité (consid. 7).

IT

Esercizio dell'arte terapeutica nel cantone Appenzello Esterno. Adito con un ricorso per violazione della libertà del commercio e dell'industria, il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni cantonali sulla poliziadel commercio, quando si tratti di una lesione particolarmente grave della libertà economica (consid. 3). Nuova disposizione cantonale in virtù della quale l'esercizio dell'arte terapeutica, lasciata di massima libera come sinora, sarà permesso solo a persone "degne di fiducia". - Questa disposizione è compatibile con gli art. 4 e 31 CF? (consid. 4 e 5). - Persona degna di fiducia; importanza di precedenti condanne pronunciate contro l'interessato in altri cantoni, in particolare per la pubblicità, ivi inammissibile (consid. 6). - Il divieto, pronunciato a causa di queste condanne e senza previo avvertimento, d'esercitare l'arte terapeutica che l'interessato praticava nel cantone da oltre vent'anni senza aver dato luogo ad interventi dell'autorità, viola il principio della proporzionalità (consid. 7).

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