Art. 4 LBI 1907. 1. È "divulgata" l'invenzione ch'è stata esposta in qualsiasi modo e ch'è stata resa accessibile al pubblico, non necessariamente alle persone del mestiere (consid. IV/1 e 2). 2. La novità di una invenzione viene esclusa solo da una pubblicazione anteriore che pone il medesimo problema e lo risolve in maniera completamente identica in tutti gli elementi necessari all'uomo del mestiere per riprodurla (consid. IV/3). 3. Confronto, sotto questo profilo, degli elementi costitutivi delle due invenzioni: un orologio-sveglia da tasca e un orologio-braccialetto-sveglia; difetto d'identità (consid. IV/4). 4. Elementi costitutivi del progresso tecnico e del grado inventivo (consid. V/1-3). 5. Quando un procedimento o un meccanismo pubblicato in un periodico accessibile agli specialisti non ha influito sulla tecnica, ma è da molto tempo caduto nell'oblio, non si può invocare questa pubblicazione per contestare il progresso tecnico apportato dalla nuova invenzione (consid. V/4-6).
48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1968 dans la cause Fabrique des montres Vulcain et Studio SA contre Charles Aerni SA et consorts.
Art. 4 LBJ 1907. 1. Est divulguée, l'invention qui a été exposée d'une façon quelconque et rendue accessible au public, non pas nécessairement aux hommes du métier (consid. IV, 1 et 2). 2. Pour qu'une antériorité exclue la nouveauté d'une invention, il faut qu'elle pose le même problème et le résolve de façon strictement identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du métier pour la reproduire (consid. IV, 3). 3. Comparaison, de ce point de vue, des éléments constitutifs de deux inventions: une montre-réveil de poche et une montrebracelet-réveil; défaut d'identité (consid. IV, 4). 4. Eléments constitutifs du progrès technique et du niveau inventif (consid. V, 1 à 3). 5. Lorsqu'un procédé ou un mécanisme publié dans un périodique accessible aux spécialistes n'a pas influencé la technique, mais est, depuis longtemps, tombé dans l'oubli, on ne saurait l'en tirer pour contester le progrès technique apporté par une invention nouvelle (consid. V, 4 à 6).
Art. 4 LBI 1907. 1. È "divulgata" l'invenzione ch'è stata esposta in qualsiasi modo e ch'è stata resa accessibile al pubblico, non necessariamente alle persone del mestiere (consid. IV/1 e 2). 2. La novità di una invenzione viene esclusa solo da una pubblicazione anteriore che pone il medesimo problema e lo risolve in maniera completamente identica in tutti gli elementi necessari all'uomo del mestiere per riprodurla (consid. IV/3). 3. Confronto, sotto questo profilo, degli elementi costitutivi delle due invenzioni: un orologio-sveglia da tasca e un orologio-braccialetto-sveglia; difetto d'identità (consid. IV/4). 4. Elementi costitutivi del progresso tecnico e del grado inventivo (consid. V/1-3). 5. Quando un procedimento o un meccanismo pubblicato in un periodico accessibile agli specialisti non ha influito sulla tecnica, ma è da molto tempo caduto nell'oblio, non si può invocare questa pubblicazione per contestare il progresso tecnico apportato dalla nuova invenzione (consid. V/4-6).