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BGE 81 II 138

Compera di fondi. Garanzia. Responsabilità pel motivo che la superficie del fondo è inferiore a quella indicata nel registro fondiario; art. 219 cp. 2 CO. Obbligo di risarcire il compratore anche senza stipulazione espressa di garanzia se il venditore sapeva che il fondo non aveva la misura indicata dal registro fondiario e ha ingannato intenzionalmente il compratore a tale proposito (consid. 3 e 4). L'obbligo di risarcimento si prescrive in dieci anni (consid. 5). Calcolo del minor valore (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 81·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

24. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Mai 1955 i. S. Schwerzmann gegen Baugenossenschaft Urania.

FR

Vente immobilière. Garantie. Responsabilité en raison de ce que l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente, art. 219 al. 2 CO. Obligation du vendeur d'indemniser l'acheteur, même sans engagement exprès, lorsqu'il a su que l'immeuble n'avait pas la contenance indiquée dans le registre foncier et qu'il a intentionnellement trompé l'acheteur à ce sujet (consid. 3 et 4). Cette obligation se prescrit en dix ans (consid. 5). Calcul de la moins-value (consid. 6).

IT

Compera di fondi. Garanzia. Responsabilità pel motivo che la superficie del fondo è inferiore a quella indicata nel registro fondiario; art. 219 cp. 2 CO. Obbligo di risarcire il compratore anche senza stipulazione espressa di garanzia se il venditore sapeva che il fondo non aveva la misura indicata dal registro fondiario e ha ingannato intenzionalmente il compratore a tale proposito (consid. 3 e 4). L'obbligo di risarcimento si prescrive in dieci anni (consid. 5). Calcolo del minor valore (consid. 6).

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