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BGE 94 II 26

Vendita di un'automobile. Risoluzione chiesta dall'acquirente per il fatto che la vettura era di un anno di costruzione diverso da quello esplicitamente convenuto. 1. Gli art. 23 e segg. CO riguardano unicamente il caso di un contraente che, al momento di concludere il contratto, si è fatta una rappresentazione inesatta di uno dei suoi punti essenziali (consid. 1). 2. Quando l'oggetto contrattuale è definito solo nella specie, gli elementi che la caratterizzano devono essere tutti presenti nella cosa fornita. Se uno di essi manca, l'oggetto consegnato non è quello convenuto e non c'è, quindi, adempimento (art. 97 e segg. CO) (consid. 2 a e b). Interpellazione prevista dall'art. 102 cpv. 1 CO per la messa in mora del debitore; casi in cui si può prescindere da una diffida formale (consid. 3 a). 3. Applicabilità alla fattispecie anche delle norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO) (consid. 4 a e b). Il termine previsto dall'art. 210 CO è un termine di prescrizione, non di perenzione (consid. 4 c).

19 novembre 2007·Volume 94·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

4. Sentenza 30 gennaio 1968 della I. Corte civile nella causa Cencini contro Van Paassen.

FR

Vente d'une automobile. Résolution du contrat par l'acheteur du fait que l'année de construction de la voiture est différente de celle qui a été expressément convenue. 1. Les art. 23 ss CO concernent uniquement le cas d'une partie qui, au moment de conclure le contrat, s'est fait une idée inexacte de l'un de ses éléments essentiels (consid. 1). 2. Lorsque l'objet du contrat n'est déterminé que par son genre, la chose livrée doit présenter tous les éléments qui caractérisent ce genre. Si l'un d'eux fait défaut, la chose livrée ne correspond pas à ce qui a été convenu: il y a donc inexécution (art. 97 ss CO) (consid. 2 a et b). Interpellation selon l'art. 102 al. 1 CO pour la mise en demeure du débiteur; cas dans lesquels une mise en demeure formelle n'est pas nécessaire (consid. 3 a). 3. Application également possible au cas particulier des dispositions sur la garantie en raison des défauts de la chose (art. 197 ss CO) (consid. 4 a et b). Le délai prévu par l'art. 210 CO est un délai de prescription et non de péremption (consid. 4 c).

IT

Vendita di un'automobile. Risoluzione chiesta dall'acquirente per il fatto che la vettura era di un anno di costruzione diverso da quello esplicitamente convenuto. 1. Gli art. 23 e segg. CO riguardano unicamente il caso di un contraente che, al momento di concludere il contratto, si è fatta una rappresentazione inesatta di uno dei suoi punti essenziali (consid. 1). 2. Quando l'oggetto contrattuale è definito solo nella specie, gli elementi che la caratterizzano devono essere tutti presenti nella cosa fornita. Se uno di essi manca, l'oggetto consegnato non è quello convenuto e non c'è, quindi, adempimento (art. 97 e segg. CO) (consid. 2 a e b). Interpellazione prevista dall'art. 102 cpv. 1 CO per la messa in mora del debitore; casi in cui si può prescindere da una diffida formale (consid. 3 a). 3. Applicabilità alla fattispecie anche delle norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO) (consid. 4 a e b). Il termine previsto dall'art. 210 CO è un termine di prescrizione, non di perenzione (consid. 4 c).

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