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BGE 81 II 112

Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione: La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiarazione di costituzione in pegno (art. 901 cp. 2 CC) non conferisce al creditore pignoratizio più diritti di quanti ne possedeva il pignorante stesso. Pel trasferimento della proprietà d'una cartella ipotecaria nominativa a'sensi dell'art. 869 cp. 2 CC non basta - contrariamente a quanto vale per la costituzione in pegno a'sensi dell'art. 901 cp. 2 CC - una semplice girata in bianco. Chi rivendica un diritto di pegno su una siffatta cartella ipotecaria deve provare, qualora la persona che l'ha costituita inpegno a proprio nome e come di sua proprietà non fosse poi riconosciuta quale proprietaria, ch'essa era comunque autorizzata dal proprietario del titolo a costituirlo in pegno.

16 novembre 2007·Volume 81·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

20. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. April 1955 i.S. Tirenga Treu-Unternehmen gegen Immo-Hyp-Propria A.-G. in Nachlassliq.

FR

Engagement d'une cédule hypothécaire nominative par une personne qui n'en est pas propriétaire et qui n'a pas le droit d'en disposer: L'engagement opéré non par un endossement mais par une déclaration de mise en gage (art. 901 al. 2 CC) ne confère à celui qui reçoit le gage, même s'il est de bonne foi, pas plus de droits que le constituant du gage n'en possède lui-même sur le titre. A la différence de ce qui est possible pour la mise en gage d'après l'art. 901 al. 2 CC, un endossement en blanc ne suffit pas pour le transfert de la propriété d'une cédule hypothécaire nominative conformément à l'art. 869 al. 2 CC. C'est à celui qui prétend posséder un droit de gage qu'il incombe de prouver que le constituant qui a engagé, en son nom et à titre de propriétaire, une cédule hypothécaire, au cas où il ne serait pas reconnu propriétaire, était de toute façon autorisé par le propriétaire à opérer la mise en gage.

IT

Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione: La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiarazione di costituzione in pegno (art. 901 cp. 2 CC) non conferisce al creditore pignoratizio più diritti di quanti ne possedeva il pignorante stesso. Pel trasferimento della proprietà d'una cartella ipotecaria nominativa a'sensi dell'art. 869 cp. 2 CC non basta - contrariamente a quanto vale per la costituzione in pegno a'sensi dell'art. 901 cp. 2 CC - una semplice girata in bianco. Chi rivendica un diritto di pegno su una siffatta cartella ipotecaria deve provare, qualora la persona che l'ha costituita inpegno a proprio nome e come di sua proprietà non fosse poi riconosciuta quale proprietaria, ch'essa era comunque autorizzata dal proprietario del titolo a costituirlo in pegno.

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