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BGE 94 I 464

Imposta per la difesa nazionale sul profitto conseguito, nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità, mediante l'alienazione di beni (art. 21 cpv. 1 lett. d DIN). Criteri di distinzione tra la sostanza privata e la sostanza commerciale di colui che esercita da solo un'azienda.

19 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

64. Urteil vom 14. Juni 1968 i.S. X. gegen Wehrsteuer Rekurskommission des Kantons Zürich.

FR

Impôt pour la défense nationale sur le bénéfice obtenu, dans l'exploitation d'une entreprise astreinte à tenir des livres, par l'aliénation de biens (art. 21 al. 1 lettre d AIN). Critères de distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale de celui qui exploite une entreprise sous la forme individuelle.

IT

Imposta per la difesa nazionale sul profitto conseguito, nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità, mediante l'alienazione di beni (art. 21 cpv. 1 lett. d DIN). Criteri di distinzione tra la sostanza privata e la sostanza commerciale di colui che esercita da solo un'azienda.

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BGE 94 I 464 — Swissrulings