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BGE 94 I 451

Autonomia comunale. 1. Quando agisce in qualità di detentore del pubblico potere, il comune ha veste per far valere in un ricorso di diritto pubblico la violazione della sua autonomia, non però la violazione dell'art. 4 CF (consid. 1). 2. Nozione dell'autonomia comunale e della sua violazione nel campo della legislazione: evoluzione della giurisprudenza (consid. 3). 3. Quando l'autonomia comunale, riconosciuta dalla costituzione cantonale, non è delimitata da quest'ultima, ma dalla legge, il legislatore non è definitivamente vincolato dalla ripartizione dei compiti da esso stabilita; egli potrà modificarla in ogni tempo, purchè rispetti la regola costituzionale (consid. 4). 4. I comuni vodesi non godono dell'autonomia in materia di retribuzione del corpo insegnante delle scuole primarie (consid. 5).

19 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

62. Extrait de l'arrêt du 3 juillet 1968 dans la cause Commune de Lausanne contre Grand Conseil du canton de Vaud.

FR

Autonomie communale. 1. Lorsqu'elle agit en tant que détentrice de la puissance publique, une commune a qualité pour invoquer dans un recours de droit public la violation de son autonomie, mais non la violation de l'art. 4 Cst. (consid. 1). 2. Notion de l'autonomie communale et de sa violation en matière de législation: évolution de la jurisprudence (consid. 3). 3. Lorsque l'autonomie communale, reconnue par la constitution cantonale, n'est pas délimitée par cette constitution elle-même mais par la loi, le législateur n'est pas définitivement lié par la répartition des tâches qu'il a une fois établie, mais peut la modifier en tout temps, pourvu qu'il respecte la règle constitutionnelle (consid. 4). 4. Les communes vaudoises ne jouissent pas de l'autonomie en matière de rémunération du personnel enseignant primaire (consid. 5).

IT

Autonomia comunale. 1. Quando agisce in qualità di detentore del pubblico potere, il comune ha veste per far valere in un ricorso di diritto pubblico la violazione della sua autonomia, non però la violazione dell'art. 4 CF (consid. 1). 2. Nozione dell'autonomia comunale e della sua violazione nel campo della legislazione: evoluzione della giurisprudenza (consid. 3). 3. Quando l'autonomia comunale, riconosciuta dalla costituzione cantonale, non è delimitata da quest'ultima, ma dalla legge, il legislatore non è definitivamente vincolato dalla ripartizione dei compiti da esso stabilita; egli potrà modificarla in ogni tempo, purchè rispetti la regola costituzionale (consid. 4). 4. I comuni vodesi non godono dell'autonomia in materia di retribuzione del corpo insegnante delle scuole primarie (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →