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BGE 94 I 358

Dichiarazione dell'esecutività d'una decisione relativa alle speseprocessuali pronunciata in Germania.Se si tratta delle spese processuali poste a carico dell'attore soccombente, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1. marzo 1954 relativa alla procedura civile prevalgono su quelle della Convenzione germano-svizzera del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (consid. 3 e 4). Secondo l'art. 19 della Convenzione internazionale del 1954, non si ha da esaminare, nella procedura d'exequatur, se la decisione sulle spese - o il giudizio di merito su cui essa si fonda - viola l'ordine pubblico del paese ove l'esecuzione è domandata (consid. 4).

23 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

50. Urteil vom 18. September 1968 i.S. Louis Ditzler AG gegen Westbank AG und Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt.

FR

Déclaration d'exequatur d'une décision allemande concernant des frais de procès. S'il s'agit de frais mis à la charge du demandeur qui a succombé, ce sont les dispositions de la convention internationale du 1 er mars 1954 sur la procédure civile qui ont le pas sur celles de la convention germano-suisse du 2 novembre 1929 "relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales" (consid. 2 et 3). Selon l'art. 19 de la convention internationale de 1954, il n'y a pas à examiner, dans la procédure d'exequatur, si la décision sur les frais - ou le jugement au fond sur lequel elle s'appuie - viole l'ordre public du pays où l'exécution est demandée (consid. 4).

IT

Dichiarazione dell'esecutività d'una decisione relativa alle speseprocessuali pronunciata in Germania.Se si tratta delle spese processuali poste a carico dell'attore soccombente, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1. marzo 1954 relativa alla procedura civile prevalgono su quelle della Convenzione germano-svizzera del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (consid. 3 e 4). Secondo l'art. 19 della Convenzione internazionale del 1954, non si ha da esaminare, nella procedura d'exequatur, se la decisione sulle spese - o il giudizio di merito su cui essa si fonda - viola l'ordine pubblico del paese ove l'esecuzione è domandata (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →