Skip to content
BGE 94 I 205

Ricorso di diritto pubblico. Nozione della decisione incidentale e del danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG. Procedura civile cantonale. Procedura di divieto. Interpretazione dell'art. 263 CPC argoviese, secondo cui i divieti generali devono essere annunciati in maniera sufficiente mediante la posa d'un cartello di avvertimento o in un altro modo appropriato. E'inconciliabile con il tenore e il senso di questa norma pretendere che un simile cartello deve contenere il testo completo del decreto vietante la circolazione su di una strada privata dei veicoli a motore, che la posa del segnale n. 201 previsto dall'art. 16 OSStr. non costituisce una pubblicazione sufficiente del decreto di divieto e che il rimedio giuridico interposto contro il divieto in occasione della posa del segnale è quindi prematuro ed inammissibile.

19 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

31. Urteil vom 26. Juni 1968 i.S. Leimbacher gegen Hug und Meier sowie Obergericht des Kantons Aargau.

FR

Recours de droit public. Notion de la décision incidente et du dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ. Procédure civile cantonale. Procédure de défense. Interprétation de l'art. 263 du CPC argovien, selon lequel les défenses générales doivent être publiées de manière suffisante par la pose de panneaux de mise en garde ou d'une autre manière appropriée. Il est incompatible avec la lettre et le sens de cette disposition de prétendre qu'un tel panneau doit contenir tout le texte d'une décision interdisant de circuler avec des véhicules à moteur sur un chemin privé, que la pose du signal no 201 prévu par l'art. 16 OSR ne constitue pas une publication suffisante et que la procédure d'opposition ouverte contre cette décision à l'occasion de la pose du signal est dès lors prématurée et inadmissible.

IT

Ricorso di diritto pubblico. Nozione della decisione incidentale e del danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG. Procedura civile cantonale. Procedura di divieto. Interpretazione dell'art. 263 CPC argoviese, secondo cui i divieti generali devono essere annunciati in maniera sufficiente mediante la posa d'un cartello di avvertimento o in un altro modo appropriato. E'inconciliabile con il tenore e il senso di questa norma pretendere che un simile cartello deve contenere il testo completo del decreto vietante la circolazione su di una strada privata dei veicoli a motore, che la posa del segnale n. 201 previsto dall'art. 16 OSStr. non costituisce una pubblicazione sufficiente del decreto di divieto e che il rimedio giuridico interposto contro il divieto in occasione della posa del segnale è quindi prematuro ed inammissibile.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 94 I 205 — Swissrulings